È entrato in vigore l’8 agosto 2026 il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del giorno precedente. Il provvedimento introduce nuove disposizioni per alcune tipologie di imballaggi e modifica il D.Lgs. 152/2006, il Testo Unico Ambientale, con l’inserimento dell’articolo 226-quinquies.
La misura punta a coordinare la disciplina italiana con il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. Le nuove regole, tuttavia, non stabiliscono che tutti gli imballaggi debbano diventare compostabili: gli obblighi riguardano soltanto le categorie espressamente indicate dalla norma e si applicano secondo condizioni ed esenzioni specifiche.
Le categorie coinvolte e i requisiti
Il decreto prevede che determinati imballaggi possano essere messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale solo se certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili. La conformità deve essere attestata secondo la UNI EN 13432 oppure sulla base di standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.
Tra le categorie interessate figurano gli imballaggi di plastica monouso impiegati per confezionare meno di 1,5 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Sono inoltre inclusi specifici imballaggi monouso per alimenti e bevande utilizzati nei settori alberghiero, della ristorazione e del catering.
La disciplina comprende anche determinate confezioni monodose e alcuni imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene nel settore ricettivo, quando sono destinati a una singola prenotazione e devono essere eliminati prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
Il quadro europeo consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali sulla compostabilità quando sono disponibili adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica. Le previsioni italiane si inseriscono in questo spazio normativo.
Controlli per le imprese e sanzioni
Per produttori e operatori economici diventa necessario mappare gli imballaggi utilizzati o immessi sul mercato e verificare quali rientrino nell’articolo 226-quinquies. Occorre inoltre controllare la documentazione dei fornitori, le caratteristiche tecniche dei prodotti e le certificazioni di biodegradabilità e compostabilità.
L’attenzione riguarda in particolare le filiere agroalimentare, Ho.Re.Ca. e ricettiva, oltre alle imprese che producono o commercializzano le tipologie contemplate dal decreto. Per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti restano fermi gli obblighi relativi alla sicurezza dei materiali: la compostabilità, da sola, non garantisce la conformità.
Il provvedimento modifica anche l’articolo 261 del Testo Unico Ambientale. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi è punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro. Sono considerate anche eventuali dichiarazioni di conformità o diciture ingannevoli o elusive.
Nei casi in cui il valore degli imballaggi coinvolti superi il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo previsto. Le aziende sono quindi chiamate a verificare tempestivamente la classificazione degli imballaggi, la validità delle certificazioni e la correttezza delle dichiarazioni di conformità.