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Guida pratica sul ticket di licenziamento in liquidazione giudiziale

Analisi del ticket di licenziamento nelle liquidazioni giudiziali.

L’applicazione del ticket di licenziamento nelle procedure di liquidazione giudiziale è un argomento di grande rilevanza per curatori, consulenti del lavoro e professionisti che assistono le imprese in crisi. Recentemente, l’INPS ha fornito un quadro chiaro attraverso la circolare n. 46 del 17 maggio 2023, che ha coordinato le disposizioni dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) con la normativa sul contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012.

La circolare definisce i casi in cui il contributo è dovuto, le modalità di calcolo e gli adempimenti dichiarativi che gravano sul curatore. Ecco una guida sintetica sui principali aspetti da considerare.

Disciplina dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale

L’apertura della liquidazione giudiziale non implica automaticamente il licenziamento dei lavoratori. Secondo l’art. 189 del Codice della crisi, i rapporti di lavoro subordinato rimangono sospesi fino a quando il curatore non comunica il subentro nel rapporto di lavoro, esercita il recesso o interviene la risoluzione automatica prevista dalla legge. Se entro quattro mesi dall’apertura della procedura il curatore non prende alcuna decisione, il rapporto si risolve di diritto dalla data di apertura della liquidazione, salvo proroga autorizzata dal giudice delegato o avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Quando è dovuto il ticket di licenziamento

Il ticket di licenziamento è dovuto in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto disciplinate dall’art. 189 del Codice della crisi, che includono: licenziamento individuale intimato dal curatore, dimissioni per giusta causa presentate durante il periodo di sospensione, risoluzione di diritto del rapporto allo scadere del periodo di sospensione e licenziamenti avvenuti durante l’esercizio provvisorio dell’impresa, se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina ordinaria. Queste fattispecie comportano la perdita involontaria dell’occupazione e rientrano tra le causali che consentono l’accesso alla NASpI.

È importante notare che l’obbligo contributivo sussiste indipendentemente dall’effettiva fruizione della NASpI da parte del lavoratore, in quanto si tratta di un contributo dovuto dal datore di lavoro al verificarsi della causale di cessazione. Tuttavia, il curatore non è tenuto a versare materialmente il ticket, poiché il contributo è considerato credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale e viene ammesso al passivo della procedura.

Infine, la misura del ticket è determinata secondo le regole ordinarie previste dalla legge n. 92/2012, ossia nella misura del 41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi. Questa guida offre un quadro utile per comprendere le implicazioni del ticket di licenziamento nelle procedure di liquidazione giudiziale e gli adempimenti necessari per i curatori.