L’Amministrazione finanziaria può annullare in autotutela un avviso di accertamento anche mentre il processo è ancora in corso e, successivamente, emettere un nuovo atto. La possibilità, però, è subordinata a due condizioni: il termine per esercitare il potere di accertamento non deve essere scaduto e sul provvedimento originario non deve essersi formato un giudicato.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha cassato con rinvio la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
Il caso del classamento catastale
La controversia riguardava il classamento di un immobile adibito ad abitazione principale. I proprietari avevano presentato tramite la procedura Docfa una proposta per l’inserimento dell’abitazione nella categoria catastale A/7. L’Agenzia delle entrate aveva però rettificato la classificazione, attribuendo la categoria A/1 e una rendita catastale più elevata.
I contribuenti avevano impugnato il primo avviso, ottenendone l’annullamento per carenza di motivazione. L’Agenzia aveva presentato appello, ma durante la pendenza del giudizio aveva scelto di annullare l’atto in autotutela. Il processo si era quindi concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
In seguito, l’Amministrazione aveva emesso un nuovo avviso, correggendo il vizio di motivazione contestato nel primo provvedimento. Anche il secondo accertamento era stato impugnato dai contribuenti, che ne avevano contestato la legittimità.
Perché non si forma automaticamente il giudicato
I giudici di primo grado e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avevano ritenuto che, dopo l’estinzione del precedente giudizio di appello, si fosse formato un giudicato. Secondo questa impostazione, la sentenza che aveva annullato l’accertamento per carenza di motivazione sarebbe diventata definitiva e avrebbe impedito l’emissione di un nuovo atto.
L’Agenzia delle entrate ha invece sostenuto davanti alla Cassazione che non vi fosse stato alcun giudicato sostanziale sulla fondatezza della pretesa tributaria. Il primo accertamento, infatti, era stato annullato per un vizio della motivazione e non perché fosse stata accertata nel merito l’infondatezza della richiesta fiscale.
La Suprema Corte, richiamando anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 30051 del 2024, ha chiarito che l’autotutela tributaria consente di annullare un atto viziato e sostituirlo con un nuovo provvedimento. Il potere può essere esercitato sia in presenza di vizi formali sia quando il problema riguarda aspetti sostanziali.
L’annullamento dell’atto durante il processo fa venir meno l’interesse delle parti a proseguire la controversia e può determinare la cessazione della materia del contendere in ogni fase del giudizio. L’estinzione del processo, tuttavia, non equivale alla conferma della sentenza precedentemente impugnata e non determina automaticamente un giudicato sul rapporto tributario.
Il nuovo accertamento può contenere anche una maggiore pretesa tributaria, ma solo se il termine per l’accertamento non è decorso e se sull’atto originario non è intervenuta una sentenza passata in giudicato. Nel caso esaminato, l’annullamento era avvenuto prima della definizione dell’appello e riguardava un difetto di motivazione. Per questo la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.