L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7/2026 con indicazioni rivolte alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, rispettivamente ASD e SSD. Il documento approfondisce l’applicazione della disciplina tributaria introdotta dalla riforma del settore sportivo e del lavoro sportivo, prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2021.
Il documento nasce dalla necessità di fornire risposte ai quesiti riguardanti diversi aspetti della gestione degli enti. Tra i temi esaminati figurano le soglie di non imponibilità applicabili ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, il trattamento dei rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari, le clausole da inserire negli statuti e il regime fiscale dei proventi esenti e delle raccolte di fondi.
Il quadro normativo della riforma
In via preliminare, l’Amministrazione finanziaria richiama l’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. La disposizione ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici e sul lavoro sportivo.
In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha introdotto una revisione complessiva della disciplina di settore. La riforma ha inciso, tra gli altri profili, sulla qualificazione fiscale dei compensi percepiti nello svolgimento di attività sportiva dilettantistica e sul regime tributario applicabile agli enti.
Esenzione Iva e raccolte pubbliche
Uno dei chiarimenti riguarda le prestazioni esenti rese dagli enti sportivi dilettantistici secondo quanto previsto dall’articolo 36-bis del decreto-legge n. 75 del 2023. Per queste operazioni gli enti possono avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, a condizione di effettuare la comunicazione all’ufficio competente.
La circolare precisa invece che l’esenzione non si applica alla cessione, da parte di una ASD o di una SSD a una società professionistica, del contratto relativo alla prestazione sportiva di un atleta. Secondo le Entrate, l’operazione ha natura finanziaria e commerciale e deve quindi essere assoggettata all’Iva con aliquota ordinaria.
Viene inoltre confermata la detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi per gli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime previsto dalla legge n. 398/1991. L’agevolazione riguarda anche gli enti costituiti in forma societaria e opera, per le raccolte pubbliche, entro il limite di due eventi all’anno e di 51.645,69 euro.