Entro il 30 settembre 2026, i dipendenti e i pensionati dovranno presentare il Modello 730/2026. Tra le spese detraibili, si trovano quelle sostenute per minori o maggiorenni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), da indicare nei righi E8/E10 della dichiarazione.
A partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre il 19% delle spese per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. Questa detrazione è valida anche per i familiari fiscalmente a carico, come stabilito dall’art. 12 del TUIR.
Requisiti per la detrazione
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2018, sono stati definiti i requisiti per il riconoscimento della detrazione e la tipologia di strumenti compensativi. Dall’anno d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione sarà limitata in base al reddito e al numero di figli a carico. Tuttavia, per chi ha un reddito fino a 120.000 euro, la detrazione rimane intera, decrescendo fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240.000 euro.
Spese detraibili per DSA
Le spese detraibili includono strumenti didattici e tecnologici che facilitano l’apprendimento per chi presenta dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Tra gli strumenti compensativi ci sono la sintesi vocale, i registratori, i programmi di videoscrittura con correttore ortografico e le calcolatrici. Inoltre, si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature necessarie per facilitare la comunicazione e l’accesso all’informazione.
È importante notare che le lezioni private specialistiche non rientrano tra le spese detraibili. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare le linee guida del Ministero dell’Istruzione e dell’Agenzia delle Entrate.