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Cripto-attività, cosa cambia con le nuove comunicazioni fiscali

Dal 2026 gli intermediari trasmetteranno dati al Fisco, ma alcuni movimenti resteranno senza imposte

Dal 1° gennaio 2026 è operativo il sistema di comunicazione automatica delle operazioni in cripto-attività previsto dalla direttiva europea DAC8 e dal Crypto-Asset Reporting Framework dell’OCSE. In Italia la disciplina è stata recepita con il decreto legislativo n. 194/2025, mentre il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026 ha stabilito modalità e scadenze per i prestatori di servizi, indicati come CASP o CAO.

Il primo invio, relativo alle operazioni effettuate nel 2026, dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2027. Il primo scambio automatico tra le autorità fiscali è previsto entro il 30 settembre dello stesso anno. L’obbligo riguarda conversioni tra cripto-attività e valute aventi corso legale, permute tra asset digitali, trasferimenti e pagamenti al dettaglio superiori a 50.000 euro equivalenti.

Quali movimenti vengono segnalati

Nel perimetro rientrano token fungibili e non fungibili, stablecoin, token collegati ad attività, token di moneta elettronica e depositi di valute digitali delle banche centrali. I prestatori devono inoltre raccogliere le informazioni necessarie a identificare i clienti e determinarne la residenza fiscale. Le FAQ pubblicate dall’Agenzia il 29 luglio 2026 hanno chiarito, tra l’altro, che la sola presenza di clienti in una determinata giurisdizione non crea automaticamente una sede abituale dell’attività.

Quando disponibile, per identificare una cripto-attività deve essere utilizzato il Digital Token Identifier. Sono inoltre soggetti a comunicazione i trasferimenti collegati a prestiti e garanzie: quelli effettuati alla concessione e alla restituzione di un prestito non sono scambi, mentre i movimenti relativi a una garanzia devono essere indicati come Collateral.

Comunicazione e tassazione non coincidono

La trasmissione di un’operazione non significa automaticamente che essa produca imposte. Restano fiscalmente neutrali, secondo le regole richiamate nell’articolo 67 del TUIR e nella circolare n. 30/E del 2023, le permute tra cripto-attività con identiche caratteristiche e funzioni. Rientrano in questa casistica, ad esempio, alcuni scambi tra token fungibili della stessa specie o tra stablecoin ancorate alla medesima valuta.

Non genera plusvalenza o minusvalenza neppure la conversione tra un token di moneta elettronica e valuta avente corso legale quando entrambe le attività sono denominate nella stessa valuta. Anche i trasferimenti tra conti o indirizzi riconducibili allo stesso utente sono fiscalmente neutrali, pur potendo essere comunicati se avvengono tra prestatori differenti. La mera detenzione di cripto-attività tramite un intermediario, infine, non determina realizzo.

Il quadro cambia per le operazioni che costituiscono una cessione o una permuta non omogenea. La conversione di cripto-attività in euro o in altra valuta legale può generare una plusvalenza o una minusvalenza, calcolata sulla differenza tra il corrispettivo e il costo di acquisto. È rilevante anche lo scambio tra un token fungibile e uno non fungibile, così come la conversione in euro di un token di moneta elettronica denominato in un’altra valuta.

Dal periodo d’imposta 2026, il testo normativo richiamato prevede un’imposta sostitutiva del 33% sulle plusvalenze da cripto-attività, mentre per i proventi derivanti da token di moneta elettronica denominati in euro resta indicata l’aliquota del 26%.

Per i contribuenti diventa quindi essenziale conservare una documentazione completa delle operazioni, soprattutto quando si utilizzano prestatori esteri. In caso di controlli, occorrerà dimostrare perché un movimento comunicato non abbia prodotto reddito imponibile oppure ricostruire correttamente costi e corrispettivi delle operazioni tassabili. Dopo la scadenza del periodo transitorio MiCAR, il 1° luglio 2026, è inoltre opportuno verificare che il fornitore sia autorizzato e presente nel registro ESMA.