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Cosa succede alla vendita di un immobile ETS prima dei 5 anni?

La vendita di immobili da parte di ETS prima dei cinque anni e le agevolazioni fiscali.

La vendita di un immobile da parte di un ente del Terzo Settore (ETS) prima del termine di cinque anni può sollevare interrogativi riguardo alla conservazione delle agevolazioni fiscali. Secondo la Risposta n. 134/2026 dell’Agenzia delle Entrate, un ente che cede un immobile acquistato con benefici fiscali non perde tali agevolazioni se il bene è stato utilizzato, anche solo per un periodo, per scopi istituzionali.

Il Codice del Terzo Settore (CTS) stabilisce che il termine di cinque anni non rappresenta un vincolo di possesso minimo, ma piuttosto un limite massimo entro il quale deve iniziare l’utilizzo diretto dell’immobile. Questo significa che, se l’immobile è stato effettivamente destinato all’attività istituzionale, la vendita prima della scadenza quinquennale non comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali.

Quando si perde l’agevolazione fiscale?

Per comprendere meglio le condizioni di mantenimento delle agevolazioni, è utile esaminare i casi in cui un ente può perdere tali benefici. L’articolo 82, comma 4, del CTS identifica due cause di decadenza: la dichiarazione mendace e il mancato utilizzo diretto del bene entro cinque anni dal trasferimento. Pertanto, se un ente ha utilizzato l’immobile per scopi istituzionali fin dal giorno dell’acquisto, la vendita successiva non comporta la perdita delle agevolazioni.

Ad esempio, una fondazione ETS che acquista un immobile a Genova nel 2022 e lo utilizza come ufficio per le proprie attività istituzionali può decidere di vendere l’immobile nel 2026 senza perdere i benefici fiscali, a condizione che l’utilizzo diretto sia avvenuto senza interruzioni.

Implicazioni fiscali della vendita

Tuttavia, è importante notare che la vendita di un immobile posseduto da meno di cinque anni è soggetta a tassazione. Anche se l’ente mantiene le agevolazioni di registro, la plusvalenza derivante dalla vendita è considerata un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. b), del TUIR. La plusvalenza imponibile è calcolata come la differenza tra il corrispettivo incassato e il prezzo di acquisto, maggiorato dei costi inerenti al bene.

In conclusione, gli enti del Terzo Settore devono prestare attenzione non solo all’utilizzo diretto degli immobili, ma anche alle implicazioni fiscali legate alla vendita. È fondamentale verificare la situazione fiscale prima di procedere alla cessione, per evitare sorprese e garantire la corretta gestione delle agevolazioni fiscali.