Toscana

Educatore licenziato: la cooperativa pagherà oltre 52mila euro

Riconosciuta natura ritorsiva del trasferimento; contestazioni dell’azienda giudicate dilatorie.

Si è conclusa con il riconoscimento di un risarcimento di 52.825 euro la controversia che ha coinvolto un educatore professionale impiegato in una struttura della provincia di Grosseto e una cooperativa sociale. Il Tribunale del lavoro di Grosseto, con il giudice Giuseppe Grosso, ha respinto l’ennesimo ricorso presentato dall’azienda, confermando la nullità del licenziamento e la correttezza delle somme richieste dall’ex dipendente.

Il trasferimento dopo il rifiuto

La vicenda, seguita dalla Fp Cgil di Grosseto e dall’avvocato Paolo Martellucci, risale ai primi mesi del 2025. L’educatore si era rifiutato di firmare una relazione modificata dai superiori relativa a un ospite della struttura, ritenendo che il documento omettesse elementi rilevanti. Il giorno successivo, secondo quanto ricostruito nel procedimento, l’azienda gli aveva notificato un trasferimento dalla Maremma alla Sicilia, motivandolo con presunte esigenze tecniche e organizzative.

Di fronte all’opposizione del lavoratore, il 5 marzo era arrivato il licenziamento. Il primo pronunciamento del Tribunale del lavoro aveva riconosciuto la natura ritorsiva e illegittima del trasferimento, dichiarando nullo il provvedimento espulsivo e ordinando il reintegro. L’educatore aveva scelto l’indennità sostitutiva prevista in alternativa alla reintegrazione, pari a quindici mensilità.

Le somme riconosciute e le sanzioni

La cooperativa aveva quindi impugnato la decisione, ma il ricorso era stato respinto dalla Corte di Firenze, che lo aveva definito palesemente infondato. In seguito, l’azienda si era opposta al precetto notificato a maggio dall’ex dipendente per il pagamento di 52.825 euro. Anche questa iniziativa non ha avuto esito favorevole per la cooperativa.

Nel recente e definitivo pronunciamento, il giudice del lavoro ha confermato i calcoli retributivi e l’importo richiesto. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la cooperativa non aveva versato neppure le somme, pari a oltre 32mila euro, che la stessa azienda riconosceva come dovute. Le ulteriori contestazioni, presentate secondo il giudice soltanto per ritardare il pagamento, hanno portato alla condanna per lite temeraria.

La cooperativa dovrà quindi corrispondere all’ex educatore circa 52mila euro, oltre a 6.700 euro di spese legali, 1.500 euro di sanzione per lite temeraria e 1.000 euro destinati alla cassa delle ammende. La Fp Cgil ha espresso soddisfazione per l’esito della vicenda, sostenendo che la decisione ribadisce i limiti del potere organizzativo del datore di lavoro e tutela chi si rifiuta di sottoscrivere documenti ritenuti non corretti.