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Versamenti anticipati per gli utili dei grandi gruppi energetici

La nuova disciplina riguarda società con ricavi consolidati oltre 20 miliardi e prevede un credito di pari importo.

È in vigore il Decreto n. 153/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto, che introduce diverse misure per fronteggiare la crisi energetica. Tra le disposizioni previste dall’articolo 2 c’è un nuovo obbligo per i grandi gruppi attivi nella filiera dell’energia: il versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute e alle imposte sostitutive dovute sugli utili societari.

La misura decorre dal 2026 e interessa le società indicate dall’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che controllano altri soggetti e sono tenute alla redazione del bilancio consolidato. Per rientrare nell’ambito applicativo è necessario che i ricavi consolidati complessivi, sulla base dell’ultimo bilancio consolidato approvato, siano superiori a 20 miliardi di euro.

Chi è tenuto al versamento

L’obbligo riguarda i gruppi che operano nell’estrazione, produzione, importazione, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale, compreso quello liquefatto, altri prodotti energetici o energia elettrica.

Il presupposto è rappresentato dagli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell’esercizio precedente rispetto a quello in cui avviene la corresponsione. Il versamento è pari al 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute in base agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, se gli utili fossero corrisposti nello stesso esercizio in cui è stata adottata la delibera.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno, utilizzando le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In sede di versamento non è ammessa la compensazione.

Il credito d’imposta

Al versamento anticipato corrisponde un credito d’imposta di pari importo. La società può utilizzarlo per scomputare le ritenute e le imposte sostitutive dovute quando gli utili saranno effettivamente corrisposti. Per le imposte sostitutive previste dall’articolo 27-ter del DPR n. 600 del 1973, la quota di credito riferita agli utili pagati tramite intermediari viene comunicata a questi ultimi, che la utilizzano per ridurre i versamenti dovuti all’Erario.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP e non rileva nel rapporto tra interessi passivi e ROL previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Se la delibera di distribuzione viene revocata, in tutto o in parte, la quota di versamento riferita agli utili non più destinati alla distribuzione diventa un credito immediatamente compensabile, senza i limiti annuali ordinari, oppure rimborsabile su richiesta del contribuente.

Il versamento anticipato, invece, non è deducibile ai fini IRES e IRAP. Inoltre, non comporta di per sé alcuna imputazione di reddito ai soci né equivale a una corresponsione anticipata degli utili ai fini fiscali. La disciplina è prevista anche per i soggetti che rientreranno nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026, destinato a sostituire l’attuale TUIR.