L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando un ente bilaterale che rimborsa spese sanitarie ai propri iscritti deve trasmettere i dati per la dichiarazione precompilata. Il principio è contenuto nella risposta a interpello n. 178 del 29 settembre 2026 e riguarda l’obbligo previsto dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge n. 413 del 1991.
La norma impone a enti, casse, società di mutuo soccorso con finalità esclusivamente assistenziale, fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale iscritti all’Anagrafe e altri fondi di comunicare ogni anno all’Agenzia, entro il 28 febbraio, le spese sanitarie rimborsate nell’anno precedente. L’obiettivo è evitare che il contribuente porti in detrazione o deduzione costi che, in realtà, non ha sostenuto.
Il caso sottoposto all’Agenzia
Il quesito è stato presentato da un ente bilaterale di categoria intenzionato a riconoscere ai lavoratori iscritti contributi per la parte di spese sanitarie non coperta da altre forme di tutela. Le prestazioni comprendono visite specialistiche, esami del sangue e attività di alta diagnostica, secondo quanto previsto dal regolamento attuativo dello statuto.
Il finanziamento è assicurato da una quota dello 0,13% dell’imponibile previdenziale versata dal datore di lavoro e da una quota dello 0,07% a carico del lavoratore. Il primo contributo concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente, mentre quello versato dal lavoratore non è deducibile. L’ente ha inoltre precisato che i rimborsi non sarebbero transitati attraverso i datori di lavoro.
L’ente sosteneva di non rientrare tra i soggetti obbligati alla comunicazione. A suo avviso, gli enti bilaterali svolgono una pluralità di funzioni legate al lavoro, dalla formazione alla certificazione dei contratti, e non hanno necessariamente finalità esclusivamente assistenziali. L’Agenzia, tuttavia, ha precisato di non poter valutare questo requisito, la cui verifica spetta al Ministero della Salute.
Il criterio del trattamento fiscale
Per risolvere il caso, l’Agenzia ha fatto riferimento al trattamento fiscale dei contributi. Come ricordato nella circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, una spesa sanitaria rimborsata può essere considerata ancora a carico del contribuente quando i contributi o i premi utilizzati per finanziarla non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale.
Se i versamenti non sono né detraibili né deducibili e non sono esclusi dal reddito, la spesa rimborsata resta quindi fiscalmente a carico del lavoratore. In questo caso, la comunicazione dei dati non è necessaria. Al contrario, quando i contributi beneficiano di un’agevolazione fiscale, le spese rimborsate non possono dare luogo a ulteriori detrazioni o deduzioni e i relativi dati devono essere trasmessi.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ha richiamato precedenti chiarimenti secondo cui i contributi agli enti bilaterali concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR riguarda infatti i contributi previdenziali e assistenziali versati in applicazione di obblighi di legge, non quelli dovuti sulla base di accordi contrattuali.
Il contratto provinciale di lavoro applicato nel caso concreto, in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, stabilisce che la quota versata dall’azienda sia parte integrante della retribuzione e che quella a carico del lavoratore non sia deducibile ai fini IRPEF. Il dipendente, pertanto, non ottiene alcun beneficio fiscale dai contributi versati. Le spese rimborsate restano considerate a suo carico e l’ente bilaterale non è tenuto a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate.