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Revisori legali: nuove regole per la formazione 2026-2028

La circolare ministeriale fissa soglie annuali, materie obbligatorie e modalità valide anche per chi certifica i dati sulla sostenibilità.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali nel triennio 2026-2028. Le indicazioni sono contenute nella Circolare n. 15 del 7 settembre 2026, diffusa dalla Ragioneria Generale dello Stato, e aggiornano le modalità di acquisizione e riconoscimento dei crediti.

Il quadro conferma l’impianto generale della formazione continua, ma tiene conto delle novità introdotte per i professionisti abilitati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. La disciplina è stata modificata dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha recepito la direttiva europea sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.

Per i revisori legali è previsto il conseguimento di almeno 20 crediti formativi ogni anno, dei quali 10 devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale. Per i professionisti abilitati anche all’attestazione della sostenibilità, il requisito minimo annuale sale a 25 crediti. In questo caso, la formazione deve comprendere anche gli argomenti specifici legati alla verifica della rendicontazione di sostenibilità.

Canali riconosciuti e formazione equivalente

La circolare aggiorna inoltre le indicazioni sui canali attraverso i quali è possibile assolvere l’obbligo. La formazione può essere erogata direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite una piattaforma di formazione a distanza, oppure attraverso corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati presso il MEF.

È riconosciuta anche la formazione prevista dagli Albi professionali di appartenenza e quella organizzata dalle società di revisione, quando risulta equivalente secondo le regole del Ministero. Le istruzioni riguardano anche le procedure di accreditamento degli enti formatori e il riconoscimento delle attività svolte da Albi e società di revisione.

Per il professionista, quindi, non è sufficiente verificare il numero dei corsi frequentati. Occorre controllare che i crediti siano validi ai fini dell’obbligo e che risultino correttamente acquisiti e comunicati. Le indicazioni operative per l’applicazione della circolare sono integrate dalle FAQ periodicamente aggiornate.

Crediti da verificare ogni anno

Resta confermato un principio centrale: il requisito deve essere rispettato per ciascuna annualità e non può essere considerato come un obiettivo unico da raggiungere alla fine del triennio. La scadenza da tenere presente è il 31 dicembre di ogni anno, con una verifica periodica dei crediti maturati e delle relative materie.

Eventuali crediti eccedenti rispetto al fabbisogno annuale non eliminano l’obbligo di rispettare autonomamente i requisiti previsti per gli altri anni. La Circolare n. 15 richiama inoltre le conseguenze del mancato assolvimento della formazione continua, che può costituire una violazione sanzionabile ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il procedimento disciplinare è regolato dal decreto ministeriale 8 luglio 2021, n. 135. In base alla gravità della violazione, le misure possono comprendere avvertimento, censura e sanzioni amministrative pecuniarie, oltre agli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa. I revisori sono quindi chiamati a monitorare la propria posizione formativa già nel corso del 2026.