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Pensioni degli avvocati, cosa cambia con la manovra 2027

Rivalutazioni, contributi aggiuntivi e nuovi rendimenti al centro del ddl di Bilancio

Il disegno di legge di Bilancio 2027 interviene sulle regole della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L’articolo 56 del testo bollinato il 30 ottobre 2026 modifica i parametri utilizzati per determinare contributi e assegni degli avvocati iscritti, recependo gli effetti di alcune sentenze della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha rilevato un errore commesso dalla Cassa, in sede di prima applicazione della legge n. 576 del 1980, nell’individuazione del tasso medio annuo di variazione dell’indice dei prezzi al consumo utilizzato per rivalutare pensioni, tetti reddituali e scaglioni pensionistici. È stato inoltre stabilito che, nel calcolo della prestazione, non possano essere considerati redditi sui quali non è più possibile versare contributi perché è decorso il termine di prescrizione decennale.

Rivalutazione dei redditi e contributi arretrati

Per i trattamenti con decorrenza dal 2027, il tetto reddituale e gli scaglioni su cui si applicano le aliquote di rendimento saranno sganciati dal precedente meccanismo di rivalutazione. Resteranno però pari ai valori deliberati dalla Cassa nel 2026, con successivi aggiornamenti secondo le regole previste dal nuovo impianto.

Sul passato, la Cassa dovrà rideterminare il limite di reddito previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 20 settembre 1980, n. 576, cioè la soglia sulla quale viene calcolato il contributo soggettivo. La rivalutazione dovrà seguire l’indice ISTAT dal 1980 al 2020. Con gli stessi criteri dovranno essere aggiornati, fino al 2025, gli scaglioni che determinano le aliquote di rendimento della prima e della seconda quota di pensione, calcolate secondo la normativa in vigore fino al 2007.

Un tetto reddituale più elevato può tradursi in una maggiore contribuzione per gli anni interessati. Gli importi aggiuntivi potranno essere richiesti soltanto nei limiti del periodo non prescritto, senza sanzioni né interessi. Il pagamento dovrà essere effettuato integralmente entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa, altrimenti si perderà il diritto alla regolarizzazione. L’invio delle comunicazioni dovrebbe avvenire entro il 31 maggio 2027.

Aliquote ridotte e trattamenti già liquidati

Per le pensioni con decorrenza dal 2027, l’aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile relativa alle prime due quote sarà pari all’1,75% per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione. In presenza di una media dei redditi superiore a 59.700 euro, l’aliquota scenderà per fasce: 1,50% tra 59.700,01 e 89.800 euro; 1,30% tra 89.800,01 e 104.400 euro; 1,15% da 104.400,01 euro fino al tetto di 131.800 euro. Gli scaglioni saranno poi rivalutati ogni anno secondo il Regolamento unico della previdenza forense.

Le nuove regole riguarderanno sia gli iscritti ancora in attività sia chi già percepisce una prestazione. La Cassa dovrà infatti rideterminare anche i trattamenti già liquidati, applicando i criteri di rivalutazione previsti e considerando la maggiore contribuzione effettivamente versata. La revisione dovrà avvenire entro il termine di prescrizione di dieci anni dal provvedimento di concessione della pensione. Anche gli eventuali ratei arretrati saranno corrisposti soltanto nei limiti della prescrizione.

Il testo è ancora una bozza e potrà essere modificato durante l’esame parlamentare, avviato questa settimana.