Con la risposta a interpello n. 197 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime agevolato previsto per i pensionati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia può applicarsi anche a prestazioni corrisposte direttamente da un datore di lavoro straniero, senza il passaggio attraverso un fondo pensione.
La misura, disciplinata dall’articolo 24-ter del TUIR, consente ai titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri di optare per un’imposta sostitutiva del 7% sui redditi prodotti all’estero, indipendentemente dalla loro categoria. L’agevolazione riguarda i contribuenti che trasferiscono la residenza in determinati comuni di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oltre che in alcuni comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017, con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
Per accedere al beneficio è necessario non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e provenire da un Paese con cui l’Italia abbia accordi di cooperazione amministrativa. L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento e resta efficace per i nove periodi d’imposta successivi.
Il caso del sistema irlandese pay as you go
Il chiarimento riguarda un cittadino irlandese che ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia e intende applicare l’agevolazione a partire dal periodo d’imposta 2026. Fino a ottobre 2025 aveva lavorato come dirigente presso una società irlandese e, dopo la cessazione del rapporto, avrebbe ricevuto dall’ex datore di lavoro due somme: un assegno periodico e un pagamento una tantum a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto.
Il dubbio riguardava soprattutto l’assegno. In Irlanda, secondo quanto rappresentato dall’istante, è prassi che la società paghi direttamente le prestazioni agli ex dipendenti una volta raggiunta l’età pensionabile. Nel sistema pay as you go non vengono versati contributi in anticipo e non si forma un patrimonio di investimento: gli importi sono corrisposti dall’impresa quando il diritto matura, insieme agli stipendi dei dipendenti in servizio.
La società aveva inoltre confermato, attraverso un memorandum, sia il diritto dell’ex dirigente all’indennità sia quello a una prestazione futura erogata con il medesimo meccanismo. Il contribuente aveva quindi chiesto di applicare l’imposta sostitutiva del 7% a entrambe le somme.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria ha accolto la soluzione proposta. Il requisito per l’accesso al regime, previsto dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, consiste nel possesso di redditi da pensione erogati da soggetti esteri. La nozione di pensione, secondo i chiarimenti già forniti dall’Agenzia, deve essere interpretata in senso ampio e comprende gli emolumenti dovuti dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Rientrano nella definizione anche le indennità una tantum, comprese quelle corrisposte in forma di capitale. Restano invece escluse le prestazioni pagate da un istituto previdenziale stabilito in Italia. Nel caso esaminato, il fatto che l’assegno fosse versato direttamente dalla società e non da un fondo non ne modifica la natura: la somma è stata quindi qualificata come reddito da pensione di fonte estera.
Quanto all’indennità di fine rapporto, l’Agenzia ha ricordato che, una volta verificato il requisito della pensione estera, il regime agevolato si estende agli altri redditi prodotti all’estero. In base ai criteri del TUIR, le somme corrisposte da un soggetto estero sono considerate prodotte fuori dall’Italia. Anche l’indennità forfettaria può pertanto essere assoggettata all’imposta sostitutiva del 7%.