Il nuovo principio contabile dell’OIC dedicato alle micro e piccole imprese è stato posto in consultazione il 7 agosto 2026. La bozza raccoglie in un unico documento le regole oggi distribuite tra diversi principi contabili nazionali e introduce una serie di facoltà per alleggerire la redazione dei bilanci. L’adozione sarà interamente volontaria e la consultazione resterà aperta fino al 28 febbraio 2027.
Il documento si rivolge alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata secondo l’articolo 2435-bis del Codice civile e alle micro-imprese disciplinate dall’articolo 2435-ter. Secondo i dati riportati nella bozza, queste realtà rappresentano circa il 96% delle società di capitali, una quota che supera il 99% se si applicano i parametri della direttiva contabile europea. Restano esclusi gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria individuati dalla normativa.
Un testo unico con 19 capitoli
La bozza è articolata in 19 capitoli e due allegati. I primi tre riguardano finalità, schemi di bilancio in forma abbreviata e contenuto della nota integrativa; i successivi affrontano le principali aree contabili, dalle immobilizzazioni alle imposte, passando per rimanenze, crediti, debiti, fondi, ricavi e operazioni in valuta. Il capitolo 19 contiene invece le semplificazioni aggiuntive riservate alle sole micro-imprese.
L’impresa potrà applicare il principio nella sua interezza oppure scegliere soltanto alcune delle agevolazioni previste, mantenendo per le altre voci i criteri ordinari. Le scelte dovranno essere mantenute nel tempo e indicate con chiarezza nella nota integrativa. L’Allegato A individua le operazioni poco frequenti per le quali continuano ad applicarsi i principi nazionali specifici, mentre l’Allegato B riepiloga le semplificazioni capitolo per capitolo.
Dagli ammortamenti alla fiscalità differita
Tra le novità principali figura la possibilità di far decorrere l’ammortamento dei beni dalla loro effettiva entrata in funzione, anziché dalla disponibilità per l’uso, quando i due momenti non siano significativamente distanti. Per l’avviamento viene prevista una durata presunta di dieci esercizi, salvo che sia possibile stimare una diversa vita utile. Per i beni materiali si potranno inoltre utilizzare, in determinati casi, percentuali fiscali per lo scorporo tra terreno e fabbricato e per la stima della vita utile.
Per le svalutazioni resta il metodo semplificato basato sulla capacità di ammortamento, con la presunzione di un’unica unità generatrice di flussi di cassa coincidente tendenzialmente con l’intera azienda. Per rimanenze e lavori su ordinazione vengono semplificati i criteri di rilevazione e, per le commesse, è previsto il solo metodo della commessa completata, fatta salva la possibilità di applicare le regole ordinarie quando l’impresa disponga di sistemi adeguati.
La bozza elimina il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione per crediti e debiti: i primi saranno iscritti al valore nominale e valutati al presumibile valore di realizzo, mentre i secondi resteranno al nominale. Sono inoltre previste stime interne per alcuni fondi senza calcoli attuariali, semplificazioni nella contabilizzazione dei ricavi e la possibilità di non rilevare la fiscalità differita quando le imposte correnti rappresentino adeguatamente gli effetti fiscali dell’esercizio.
La consultazione sottopone ai professionisti cinque questioni ancora aperte, tra cui l’eventuale ampliamento delle esclusioni, il criterio per valutare la rilevanza della fiscalità differita, il trattamento degli oneri finanziari nelle svalutazioni e la completezza dei due allegati. La data di entrata in vigore non è ancora definita. La prima applicazione dovrebbe avvenire in modo prospettico, senza rideterminare i valori dell’esercizio precedente né riesporre i dati comparativi. Particolare cautela sarà necessaria nei gruppi, dove l’adozione di criteri diversi tra controllata e controllante può complicare il consolidamento.
In vista dell’approvazione definitiva, gli studi professionali sono chiamati a mappare la clientela, verificare le operazioni soggette alle regole ordinarie e valutare, voce per voce, l’effettivo beneficio delle nuove facoltà. Le osservazioni all’OIC possono essere inviate entro il 28 febbraio 2027; il testo, tuttavia, potrebbe ancora subire modifiche anche significative.