Internazionale

Nuove regole EUDR per i prodotti legati alla deforestazione

Dal 2027 cambiano inclusioni, esclusioni e verifiche per le merci ottenute dalle sette materie prime interessate

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 settembre 2026, diventa definitivo l’aggiornamento dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione, noto come EUDR. Il Regolamento delegato (UE) 2026/2102, adottato dalla Commissione il 13 luglio, modifica l’elenco dei prodotti derivati soggetti agli obblighi e chiarisce l’applicazione delle regole a numerose voci doganali.

Le sette materie prime alla base del sistema restano invariate: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. A cambiare è invece il perimetro dei prodotti ottenuti da queste commodities. L’intervento punta a ridurre le incertezze interpretative per imprese e autorità doganali e a evitare che alcune esclusioni possano spostare il rischio di deforestazione verso prodotti trasformati a valle della filiera.

Le principali modifiche all’Allegato I

Tra le nuove inclusioni figura il caffè solubile, identificato dal codice NC 2101 11 00. Entrano inoltre le lingue bovine congelate e diversi prodotti derivati dall’olio di palma. L’ampliamento riguarda quindi anche merci sottoposte a lavorazioni più avanzate rispetto alla materia prima originaria.

Vengono invece esclusi alcuni prodotti, tra cui pelli, pelli conciate e cuoio bovino, pneumatici ricostruiti, soia destinata alla semina, determinati articoli in gomma vulcanizzata, nastri trasportatori e di trasmissione e alcuni sedili per aeromobili e autoveicoli. Il nuovo testo introduce inoltre esenzioni e precisazioni per rifiuti, prodotti usati o di seconda mano, materiali di imballaggio, campioni e merci destinate ad analisi, esami o prove, oltre ad alcune fattispecie legate alla produzione di medicinali.

Un elemento centrale è l’uso della dicitura "ex" davanti ad alcuni codici della nomenclatura combinata. In questi casi, non tutti i prodotti compresi nella voce doganale sono automaticamente soggetti all’EUDR. È necessario verificare le caratteristiche del singolo articolo e accertare che sia effettivamente ottenuto dalla materia prima interessata. La classificazione tariffaria deve quindi essere esaminata insieme al prodotto e alla commodity utilizzata.

Date di applicazione e adempimenti per le imprese

Il calendario distingue l’entrata in vigore del Regolamento delegato dalle date di applicazione degli obblighi. Per gli operatori di grandi e medie dimensioni e per le micro e piccole imprese già interessate dal precedente Regolamento sul legno, l’EUDR si applicherà dal 30 dicembre 2026. Per le altre micro e piccole imprese la scadenza è fissata al 30 giugno 2027.

I prodotti inseriti per la prima volta nell’Allegato I dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102 saranno invece soggetti agli obblighi dal 30 dicembre 2027. Il caffè in grani, già incluso, seguirà il calendario generale; il caffè solubile, aggiunto con la modifica, beneficerà del periodo ulteriore di adeguamento.

Le imprese dovranno aggiornare il proprio product mapping verificando, per ciascun articolo, il codice NC, l’eventuale presenza della dicitura "ex", la materia prima utilizzata, l’inclusione o l’esclusione dall’Allegato I e la relativa data di applicazione. Per prodotti complessi o trasformati, in particolare per i derivati dell’olio di palma, potranno essere necessarie informazioni tecniche fornite dai produttori o dai fornitori extra-Ue. La revisione conferma che compliance ambientale e compliance doganale devono essere gestite in modo coordinato.