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Holding e dividendi: quando l’abuso del diritto è residuale

Il mancato pagamento ai soci non basta: contano natura, operatività e prova dell’eventuale vantaggio indebito.

La holding familiare che incassa dividendi e li lascia in società non commette automaticamente abuso del diritto. La valutazione deve partire dalla qualificazione civilistica della società e dalle regole tributarie già previste per i diversi comportamenti. Solo dopo si può verificare se ricorrano i presupposti della clausola antielusiva dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

Il tema riguarda le società che ricevono utili dalle partecipate, versano l’IRES sul 5% del dividendo e non procedono alla distribuzione ai soci. Con l’aliquota del 24%, il prelievo effettivo sul dividendo è pari all’1,2%. Se invece la somma fosse incassata direttamente da una persona fisica, si applicherebbe la ritenuta del 26%. Il vantaggio della holding, tuttavia, può essere soltanto finanziario: in caso di successiva distribuzione, il carico complessivo può risultare persino superiore a quello del possesso diretto.

Secondo l’atto di indirizzo ministeriale del 27 febbraio 2025, anche il rinvio dell’imposta può costituire un vantaggio fiscale, ma soltanto quando la tassazione è rinviata sine die o in modo significativamente posticipato. Il semplice trascorrere del tempo non è quindi sufficiente: l’amministrazione deve dimostrare che il vantaggio sia indebito e contrario alla finalità delle norme.

Prima la natura della società, poi la contestazione

Il codice civile distingue la società dalla comunione. La prima svolge un’attività economica per produrre e dividere utili; la seconda riguarda il possesso di beni comuni destinati al semplice godimento. Nel caso delle holding, occorre inoltre distinguere tra il controllo delle partecipate e l’attività di direzione e coordinamento. Acquisti e cessioni di quote, finanziamenti alle controllate e iniziative per il passaggio generazionale possono dimostrare l’esistenza di un’attività economica, se risultano da atti formali.

Anche una holding sostanzialmente statica è comunque già sottoposta a specifiche discipline. Rilevano, tra l’altro, le regole sulle società non operative, quelle relative ai beni concessi ai soci e la disciplina IVA sul semplice possesso di partecipazioni immobilizzate. L’irrilevanza ai fini IVA non elimina gli obblighi contabili e non modifica la natura dei proventi, che ai fini IRES restano reddito d’impresa.

L’abuso del diritto richiede tre elementi congiunti: un vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica e l’essenzialità del vantaggio. Resta ferma la libertà del contribuente di scegliere tra operazioni e regimi con un diverso carico fiscale. Il correttivo entrato in vigore il 12 agosto 2026 rafforza inoltre il valore degli atti di indirizzo per gli uffici, senza però vincolare il giudice tributario né imporre alla società di distribuire gli utili.

Tre contestazioni, tre strumenti diversi

La mancata distribuzione di utili regolarmente dichiarati e accantonati a riserva non consente, da sola, di considerarli già incassati dai soci. Nelle società di capitali l’utile entra nel patrimonio del socio soltanto dopo la delibera assembleare. Il nuovo articolo 23 del decreto legislativo 148/2026 limita inoltre la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa ai casi di componenti positivi non contabilizzati e non dichiarati o di costi dedotti ma inesistenti, sempre con possibilità di prova contraria.

Se l’ufficio sostiene invece che i dividendi siano stati attribuiti direttamente ai soci della holding, la contestazione corretta è quella dell’interposizione, che deve essere provata con presunzioni gravi, precise e concordanti. Per l’uso personale delle risorse societarie si applicano invece le regole sui beni ai soci, il principio di inerenza e, quando ne ricorrono i presupposti, ancora l’interposizione.

Particolare è il caso della holding costituita come società semplice: in base all’articolo 32-quater del decreto legge 124/2019, i dividendi sono tassati per trasparenza secondo il regime dei soci. Per la persona fisica, la ritenuta del 26% opera quindi già all’incasso.

La conclusione è che il possesso di partecipazioni tramite una società, anche senza altre attività, non è di per sé illecito o abusivo. La verifica deve concentrarsi sulla funzione effettiva della holding, sulla documentazione delle decisioni e sulla corrispondenza tra il comportamento contestato e lo strumento giuridico utilizzato dall’amministrazione.