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F24, 33 nuovi codici per successioni e donazioni

L’Agenzia delle Entrate aggiorna i versamenti: coinvolti ravvedimento, controlli, adesione e conciliazione.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito 33 nuovi codici tributo da utilizzare per i versamenti con modello F24. La novità è contenuta nella Risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026 e riguarda principalmente successioni, donazioni, decadenza dai benefici prima casa e somme dovute dopo le attività di controllo.

I codici, compresi tra A252 e A284, coprono diverse situazioni: dal ravvedimento operoso alla revoca della dichiarazione d’intenti, fino alla definizione mediante acquiescenza, all’accertamento con adesione e alla conciliazione. Per la maggior parte dei versamenti devono essere utilizzati nella sezione “Erario” del modello F24, indicando gli importi nella colonna dedicata agli importi a debito versati.

Successioni, prima casa e donazioni

Un primo gruppo di otto codici riguarda le somme richieste con avviso di liquidazione per la decadenza dai benefici “prima casa”, nei casi collegati alla dichiarazione di successione, alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso. I codici da A252 ad A259 distinguono imposta di successione, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, relative sanzioni, interessi, tributi speciali e compensi.

Per i versamenti legati alla successione, nella sezione “Contribuente” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Nel campo riservato al coobbligato o all’erede va invece riportato il codice fiscale del defunto, insieme al codice identificativo “08”. Nell’F24 devono inoltre comparire il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento indicati nel provvedimento.

Altri quattro codici, da A260 ad A263, riguardano l’imposta complementare sulle donazioni e le tasse per i servizi ipotecari e catastali connesse alla registrazione degli atti. La serie comprende imposte, interessi e sanzioni, sempre in relazione a revoca di intenti o ravvedimento operoso.

Controlli, adesione e conciliazione

La Risoluzione introduce poi i codici A264-A267, A283 e A284 per le somme dovute dopo le attività di controllo e per la definizione mediante pagamento o acquiescenza, prevista dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 218/1997. Le disposizioni distinguono tra imposta e sanzioni sulle donazioni e tasse e sanzioni relative ai servizi ipotecari e catastali, anche in base alla registrazione o alla successione.

Per la definizione delle sole sanzioni, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 472/1997, sono previsti i codici A268, A269 e A270. L’accertamento con adesione è invece associato ai codici A271, A272, A273, A274, A275 e A276, relativi a imposte, sanzioni e tasse collegate a donazioni, successioni e registrazione degli atti.

Infine, i codici da A277 ad A282 sono riservati alle somme dovute a seguito di conciliazione. Anche in questi casi occorre riportare codice ufficio, codice atto e anno di riferimento. Per i codici A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284 vanno indicati anche i dati dell’erede e il codice fiscale del defunto con identificativo “08”.

Per le spese di notifica degli atti emessi dagli uffici non viene introdotto un nuovo codice: resta in vigore il codice 9400, denominato “spese di notifica per atti impositivi”.