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Danni da IA, come cambiano le regole sul risarcimento

Il provvedimento introduce strumenti probatori, presunzioni causali e accesso diretto alla copertura assicurativa.

Il decreto legislativo n. 160 del 2026, attuativo della legge delega n. 132 del 2025 sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, interviene anche sulla responsabilità civile. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 30 settembre 2026. Per le disposizioni la cui applicazione dipende direttamente dal Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale restano validi, tuttavia, i tempi di entrata in vigore e di attuazione stabiliti dallo stesso regolamento.

La principale novità riguarda il rafforzamento della posizione di chi chiede il risarcimento per un danno causato da un sistema di IA. Il problema affrontato dal legislatore è soprattutto pratico: il danneggiato può non avere accesso ai dati tecnici necessari a dimostrare il rapporto tra il funzionamento del sistema e il pregiudizio subito.

Accesso agli elementi di prova

Per ridurre questo squilibrio, il danneggiato può chiedere al giudice di ordinare alla controparte o a un terzo l’esibizione degli elementi di prova relativi al funzionamento del sistema coinvolto. L’ordine può essere disposto soltanto quando la domanda risarcitoria appare verosimilmente fondata e la richiesta è proporzionata, considerando anche la necessità di proteggere segreti commerciali e informazioni riservate.

Tra i documenti acquisibili rientrano i registri di funzionamento dei sistemi ad alto rischio, oltre alla documentazione sul sistema di gestione dei rischi e sulle procedure di supervisione umana. Se il destinatario dell’ordine non lo rispetta, anche solo in parte e senza un motivo giustificato, il giudice può considerare provati i fatti sostenuti dal richiedente. Quando l’ordine è rivolto a un terzo, la mancata esecuzione può invece comportare una sanzione pecuniaria.

Un ulteriore meccanismo di riequilibrio riguarda il nesso causale. Nelle azioni fondate sulla violazione degli obblighi previsti dal Regolamento europeo sull’IA, viene presunta, salvo prova contraria, l’esistenza del collegamento tra la violazione e il danno. Si tratta di una presunzione relativa, quindi superabile, che alleggerisce però l’onere probatorio del danneggiato. Il decreto chiarisce inoltre che la conformità del sistema agli obblighi del Regolamento UE 2024/1689, anche se formalmente certificata, non esclude automaticamente la responsabilità del convenuto.

Consumatori e assicurazioni

Quando il danneggiato è un consumatore, può essere competente anche il giudice del luogo di residenza o domicilio del privato, in deroga ai criteri ordinari sulla competenza territoriale.

Il provvedimento introduce poi un obbligo di trasparenza preventiva sul fronte assicurativo. Chi intende chiedere il risarcimento può domandare al presunto responsabile se dispone di una polizza di responsabilità civile per il danno contestato. La risposta deve arrivare entro 30 giorni e indicare gli estremi del contratto e la compagnia assicuratrice. Un’omissione o una risposta incompleta può consentire al giudice di trarre argomenti di prova sfavorevoli.

È inoltre prevista l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione, entro i limiti del massimale previsto dalla polizza. Nel relativo giudizio, l’assicurato resta litisconsorte necessario. Restano infine attesi altri decreti attuativi della legge n. 132 del 2025.