Analisi tecnico-giuridica e operativa per istituti di credito, credit manager e imprese
La riflessione del dr. Di Pinto si inserisce in una fase decisiva per il sistema del credito italiano. Il finanziamento assistito da garanzia pubblica, anche quando formalmente rientra nel perimetro del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, non può più essere trattato come un’operazione “a rischio trasferito”, né come una pratica automatica di erogazione.
Il principio è netto: la garanzia pubblica non salva un credito concesso abusivamente; lo aggrava.
Lo aggrava perché la banca, confidando nella copertura dello Stato, potrebbe essere indotta a ridurre la qualità dell’istruttoria, a sottovalutare il merito creditizio o a finanziare imprese che, secondo criteri ordinari di sana e prudente gestione, non avrebbero dovuto ricevere nuova finanza.
Ed è proprio questa logica a rappresentare oggi il punto più vulnerabile.
La presenza della garanzia pubblica non elimina il dovere dell’intermediario di verificare la solvibilità attuale e prospettica del debitore, la sostenibilità del debito, la continuità aziendale, l’attendibilità del business plan, la qualità dei flussi finanziari, la posizione fiscale, contributiva e bancaria, il reale utilizzo delle somme, l’evoluzione della posizione dopo l’erogazione e il mantenimento delle condizioni anche dopo la concessione della garanzia.
Le Linee Guida EBA sulla concessione e il monitoraggio dei prestiti rafforzano questa impostazione. Esse precisano che gli intermediari devono disporre di assetti di governance, processi e meccanismi interni adeguati non solo nella fase di concessione, ma lungo l’intero ciclo di vita del credito. Le linee guida riguardano infatti sia la loan origination sia il monitoring delle esposizioni, con l’obiettivo di assicurare standard prudenti di assunzione, gestione e controllo del rischio di credito.
Il nuovo perimetro della diligenza istruttoria
Per i credit manager esposti al Fondo di Garanzia PMI, le decisioni della Cassazione e dei Tribunali richiamate nel contributo del dr. Di Pinto ridefiniscono il perimetro della diligenza bancaria.
Il punto non è soltanto formale.
Non si tratta più di chiedersi se la pratica sia stata correttamente caricata sul portale del Fondo, se la garanzia sia stata ammessa o se la documentazione minima sia stata raccolta. La vera domanda diventa un’altra: la banca ha realmente valutato se l’impresa fosse in grado di restituire il finanziamento, indipendentemente dalla garanzia pubblica?
Questa è la soglia sostanziale.
La banca non deve dimostrare soltanto di aver seguito una procedura, ma di aver compiuto una valutazione professionale, critica e documentata. In particolare, deve poter dimostrare che, al momento della delibera, l’impresa non era già irreversibilmente insolvente, che esistevano concrete prospettive di continuità, che il finanziamento aveva una funzione economica lecita, che le somme non erano destinate soltanto a ritardare il default, che la garanzia pubblica non era la sola ragione dell’erogazione, che la sostenibilità del debito era stata verificata su base prospettica, che la Centrale Rischi non mostrava segnali incompatibili con la concessione e che eventuali anomalie erano state valutate, motivate e superate.
Il rischio, diversamente, è che l’operazione venga riqualificata non come ordinario finanziamento deteriorato, ma come concessione abusiva del credito.
Concessione abusiva del credito e nullità del finanziamento
Secondo l’impostazione richiamata dal dr. Di Pinto, finanziare un’impresa già insolvente, o in gravi difficoltà economico-finanziarie, senza un piano industriale o un business plan credibile, e priva di concrete prospettive di risanamento, può integrare una concessione abusiva del credito rilevante ai sensi dell’art. 1418 c.c.
La conseguenza è particolarmente grave: il contratto può essere considerato nullo.
La nullità non colpisce l’operazione perché il credito è andato male. Questa sarebbe una lettura errata. Il credito contiene sempre una componente di rischio. La nullità può emergere, invece, quando già al momento dell’erogazione l’operazione presenta un vizio genetico: il finanziamento viene concesso a un soggetto che non è realmente finanziabile, in assenza di una prospettiva ragionevole di rimborso e con l’effetto di aggravare il dissesto.
In questo scenario, la banca rischia la nullità del contratto, la perdita del diritto alla restituzione delle somme, l’esclusione o la contestazione del credito in sede concorsuale, l’azione risarcitoria della procedura, la responsabilità verso i creditori terzi, la contestazione dell’aggravamento del dissesto e una perdita patrimoniale diretta, non soltanto reputazionale.
Il punto è cruciale: la garanzia statale non sana il vizio genetico.
Non trasforma un’operazione illecita in un contratto valido. Non sostituisce l’analisi del merito creditizio. Non elimina il dovere della banca di valutare la solvibilità del debitore. Non protegge l’intermediario dalle conseguenze di una delibera istruttoria carente.
Garanzia pubblica: mitigante del rischio, non sostituto del merito creditizio
Il Fondo di Garanzia PMI di cui alla L. 662/1996 ha una funzione economica importante: agevolare l’accesso al credito delle imprese economicamente e finanziariamente sane, soprattutto quando presentano esigenze di liquidità, investimenti o fabbisogni temporanei.
Ma la garanzia pubblica non nasce per finanziare imprese decotte e senza prospettive.
La distinzione è fondamentale.
La garanzia pubblica ha una funzione corretta quando mitiga il rischio della banca; diventa uso distorto quando sostituisce il merito creditizio. Il Fondo PMI ha una funzione corretta quando agevola imprese finanziabili; diventa problematico quando viene usato per coprire imprese già insolventi. La procedura semplificata serve ad accelerare l’accesso alla liquidità; non può essere interpretata come eliminazione impropria dell’istruttoria. La delibera bancaria deve valutare solvibilità e rimborso; non può fondarsi soltanto sulla copertura statale. Il business plan deve dimostrare continuità e flussi; non può ridursi a documento meramente formale. Il monitoraggio deve verificare l’evoluzione del rischio; non può essere abbandonato dopo l’erogazione.
La garanzia pubblica può ridurre la perdita attesa della banca, ma non può eliminare la necessità di verificare la capacità del debitore di adempiere. Anzi, proprio perché vi è un intervento pubblico, l’istruttoria dovrebbe essere ancora più rigorosa.
Il rischio, infatti, non riguarda solo la banca e l’impresa. Riguarda anche l’uso corretto di risorse pubbliche e il possibile trasferimento allo Stato di un rischio che non avrebbe dovuto essere assunto.
Il quadro normativo dei finanziamenti garantiti
Il quadro normativo dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica evidenzia tre riferimenti essenziali: il D.M. 248/1999, il D.L. 18/2020, noto come Decreto Cura Italia, e il D.L. 23/2020, noto come Decreto Liquidità.
Il D.M. 248/1999 afferma un principio centrale: la garanzia del Fondo PMI è destinata a imprese economicamente e finanziariamente sane. Questo principio va letto in chiave sostanziale. La banca deve verificare che l’impresa, pur potendo trovarsi in una fase di tensione o fabbisogno finanziario, presenti condizioni compatibili con la restituzione del finanziamento.
Non è sufficiente l’accesso formale alla garanzia. Occorre verificare l’equilibrio economico, la struttura patrimoniale, la sostenibilità finanziaria, la regolarità fiscale e contributiva, l’andamento dei rapporti bancari, le prospettive di continuità, la capacità di generare cassa e la coerenza del finanziamento rispetto al piano aziendale. Occorrono, inoltre, un piano industriale e un business plan pluriennale, accompagnati da analisi degli scostamenti nelle attività di monitoraggio.
Il D.L. 18/2020, Decreto Cura Italia, ha previsto misure emergenziali di sostegno e moratoria. Ma ciò non significa che la banca fosse libera di ignorare il rischio di credito. La sospensione o la proroga di finanziamenti esistenti non equivale a una nuova erogazione indiscriminata. Anche in fase emergenziale, l’intermediario resta tenuto a distinguere tra difficoltà temporanea, tensione di liquidità reversibile, crisi gestibile, insolvenza strutturale e decozione irreversibile.
Il D.L. 23/2020, Decreto Liquidità, ha introdotto procedure semplificate per consentire un accesso rapido alla liquidità. Ma la semplificazione procedurale non elimina i controlli sostanziali. Il Tribunale di Napoli, secondo il principio richiamato dal dr. Di Pinto, chiarisce che la semplificazione non attenua il dovere della banca di valutare la solvibilità del debitore.
In altri termini: procedura semplificata non significa istruttoria assente. Significa, piuttosto, istruttoria proporzionata, rapida, documentata e coerente con il rischio.
L’orientamento recente dei Tribunali: nullità del finanziamento e irripetibilità delle somme
Un ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dal fatto che, negli ultimi anni, diversi Tribunali stanno assumendo posizioni sempre più rigorose nei confronti dei finanziamenti concessi a imprese già prive di equilibrio economico-finanziario, prive di concrete prospettive di risanamento o sostenute artificialmente attraverso nuova finanza.
In tali pronunce, il finanziamento non viene più letto soltanto come una scelta imprudente o come un errore nella valutazione del rischio di credito, ma come un’operazione potenzialmente viziata nella sua causa concreta, perché idonea a ritardare l’emersione della crisi, aggravare il dissesto e pregiudicare la massa dei creditori.
Il profilo più rilevante riguarda la possibile declaratoria di nullità del contratto di finanziamento e, nei casi più gravi, l’irripetibilità delle somme erogate.
Ciò significa che la banca non solo può vedersi contestare l’ammissione del proprio credito al passivo, ma può anche perdere il diritto alla restituzione del capitale finanziato, qualora l’operazione venga qualificata come contraria a norme imperative, all’ordine pubblico economico o ai principi di corretta gestione dell’attività bancaria.
Questo orientamento rafforza la necessità, per gli intermediari, di non fondare la delibera sulla sola presenza della garanzia pubblica, ma di documentare in modo analitico la sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa, la ragionevolezza del business plan, la capacità prospettica di rimborso, l’assenza di insolvenza irreversibile e la coerenza dell’operazione con un effettivo percorso di continuità aziendale.
Il punto critico è che la garanzia del Fondo di Garanzia PMI non neutralizza tali contestazioni. Se il vizio è originario, perché l’impresa era già decotta o non finanziabile al momento dell’erogazione, la garanzia pubblica non sana l’operazione e non impedisce al giudice di valutare la nullità del contratto, l’esclusione del credito e l’eventuale irripetibilità delle somme.
In questa prospettiva, la qualità dell’istruttoria, del business plan, degli stress test e del monitoraggio post-erogazione assume una funzione non solo gestionale, ma anche probatoria e difensiva. La banca deve poter dimostrare che il finanziamento è stato concesso sulla base di una valutazione autonoma e sostanziale del merito creditizio, e non perché la perdita potenziale risultava apparentemente coperta dalla garanzia pubblica.
Il business plan come presidio legale, non solo gestionale
Uno dei punti da rafforzare è l’importanza del business plan.
In molte pratiche bancarie, soprattutto nelle operazioni standardizzate o garantite, il business plan viene trattato come documento accessorio, talvolta acquisito solo per completezza formale.
Questa impostazione non è più sostenibile.
Nel contesto della concessione di credito assistita da garanzia pubblica, il business plan diventa un presidio fondamentale per dimostrare che l’impresa aveva, al momento dell’erogazione, concrete prospettive di continuità e rimborso.
Il business plan deve rispondere ad alcune domande essenziali. Qual è il fabbisogno finanziario effettivo? Perché l’impresa richiede nuova finanza? Come verranno utilizzate le somme? Il finanziamento serve alla continuità o al rientro di vecchie esposizioni? Quali flussi di cassa consentiranno il rimborso? Quali ipotesi economiche sostengono il piano? Quali sono i rischi principali? Cosa accade in caso di scenario peggiorativo? Il debito complessivo resta sostenibile dopo l’erogazione? La società è in grado di rispettare scadenze fiscali, contributive, bancarie e commerciali?
Un business plan realmente utile non deve limitarsi a previsioni di ricavi e margini.
Deve contenere almeno un’analisi storica dei ricavi, della marginalità, del patrimonio, dell’indebitamento e dell’andamento gestionale; un’analisi finanziaria dei flussi di cassa, del capitale circolante, del fabbisogno e della posizione finanziaria netta; un piano economico con previsioni di conto economico, margini, costi e sensitività; un piano patrimoniale con evoluzione del patrimonio netto, dei debiti, degli investimenti e del capitale circolante; un piano di tesoreria con entrate e uscite mensili, picchi di fabbisogno e scadenze critiche; l’indicazione delle fonti di rimborso, quali cash flow operativo, dismissioni, capitale, finanza soci o incassi attesi; stress test su scenari peggiorativi relativi a ricavi, margini, incassi, tassi e tempi di pagamento; covenant interni o indicatori da monitorare dopo l’erogazione; destinazione analitica delle somme; razionale industriale e finanziario della continuità aziendale.
Il business plan è quindi una prova documentale.
Serve a dimostrare che la banca non ha deliberato sulla base della sola garanzia, ma ha valutato la capacità prospettica dell’impresa di generare risorse sufficienti al rimborso.
Business plan e Linee Guida EBA
Le Linee Guida EBA sulla loan origination and monitoring richiedono agli intermediari di adottare standard robusti nella concessione, gestione e monitoraggio del credito. Esse specificano aspettative su governance interna, valutazione del merito creditizio, pricing, garanzie e monitoraggio lungo il ciclo di vita del prestito.
In questo quadro, il business plan assume un ruolo centrale perché consente alla banca di fondare la propria valutazione non soltanto su dati storici, ma anche su informazioni prospettiche.
La banca deve infatti ragionare in ottica forward-looking.
Non basta chiedersi: com’era l’impresa ieri?
Bisogna chiedersi: sarà in grado di sostenere il debito domani?
Questa valutazione richiede dati storici attendibili, proiezioni ragionevoli, analisi di sensitività, stress test, verifica della coerenza tra piano e andamento della Centrale Rischi, confronto tra piano e flussi effettivi, monitoraggio degli scostamenti e aggiornamento periodico del giudizio sul rischio.
Il business plan non deve essere un documento statico. Deve diventare la base del monitoraggio successivo.
Monitoraggio post-erogazione: il credito non finisce con la delibera
Uno degli errori più frequenti è considerare l’erogazione come il punto finale della pratica.
In realtà, secondo la logica EBA, il credito va monitorato lungo tutto il suo ciclo di vita. Le Linee Guida EBA dichiarano espressamente di riguardare la concessione e il monitoraggio delle linee di credito throughout their lifecycle, cioè per tutta la durata del rapporto.
Questo significa che la banca deve presidiare anche la fase successiva all’erogazione.
Il monitoraggio post-erogazione è essenziale per tre ragioni: verificare se le ipotesi del business plan si stanno realizzando, intercettare tempestivamente segnali di deterioramento e dimostrare che la banca ha gestito attivamente il rischio, senza limitarsi a confidare nella garanzia.
Il monitoraggio dovrebbe riguardare il rispetto del piano di rimborso, l’andamento dei conti correnti, gli sconfinamenti, gli insoluti, le variazioni della Centrale Rischi, l’aggiornamento dei bilanci, la situazione contabile infrannuale, l’andamento del fatturato, i margini operativi, i flussi di cassa, i debiti fiscali e previdenziali, i pagamenti verso fornitori, l’utilizzo effettivo delle somme, eventuali eventi pregiudizievoli, le variazioni del rating interno e la classificazione della posizione come performing, watchlist, UTP o default.
Il monitoraggio post-erogazione serve anche a distinguere due situazioni molto diverse. Se l’impresa peggiora per eventi imprevedibili successivi, si è davanti al rischio fisiologico del credito. Se invece l’impresa peggiora subito e conferma criticità già visibili prima, può emergere una carenza istruttoria originaria.
Questa distinzione è decisiva in sede contenziosa.
Se il deterioramento era imprevedibile, la banca potrà difendere la propria delibera. Se invece i segnali erano già presenti, ma ignorati o minimizzati, la posizione dell’intermediario diventa più esposta.
Monitoraggio post-garanzia: la copertura pubblica non chiude il rischio
Il monitoraggio non deve fermarsi nemmeno dopo l’ammissione alla garanzia.
Un ulteriore errore operativo consiste nel ritenere che, una volta ottenuta la garanzia del Fondo, la posizione possa essere gestita con minore attenzione.
È vero il contrario.
La garanzia pubblica non chiude il rischio giuridico. Può ridurre l’esposizione economica diretta della banca, ma non elimina il rischio di contestazione della validità del finanziamento, il rischio di inefficacia o revoca della garanzia, il rischio di azioni della procedura concorsuale, il rischio di responsabilità per aggravamento del dissesto, il rischio di contestazioni sull’istruttoria, il rischio di perdita del capitale erogato e il rischio reputazionale e regolamentare.
Per questo, anche dopo la concessione della garanzia, la banca dovrebbe mantenere un sistema di controllo attivo.
Il monitoraggio post-garanzia dovrebbe verificare la permanenza dei requisiti dichiarati, la coerenza tra uso fondi e finalità dell’operazione, l’assenza di utilizzi distorsivi, la correttezza delle informazioni fornite, l’aggiornamento della Centrale Rischi, l’andamento della posizione debitoria complessiva, la sostenibilità del piano, la tempestività degli alert, l’eventuale necessità di riclassificazione e l’eventuale aggravamento del dissesto.
Il principio operativo è semplice: la garanzia pubblica non trasforma una posizione rischiosa in una posizione da non monitorare.
La rende, semmai, una posizione da monitorare con maggiore rigore, perché coinvolge risorse pubbliche e può generare responsabilità più complesse.
Centrale Rischi: da documento istruttorio a sistema di allerta
La Centrale Rischi assume un ruolo centrale nella valutazione della concessione abusiva.
Non deve essere acquisita come allegato formale alla pratica. Deve essere analizzata come strumento dinamico di valutazione del rischio.
In fase di istruttoria, la Centrale Rischi consente di verificare l’andamento degli affidamenti, l’utilizzo delle linee, gli sconfinamenti, le tensioni di liquidità, le revoche o riduzioni di fidi, il credito scaduto, il deterioramento presso altri intermediari, la concentrazione bancaria, l’aumento dell’indebitamento a breve, la presenza di garanzie già escusse e i passaggi a UTP o sofferenza.
In fase post-erogazione, la Centrale Rischi consente di monitorare se la situazione dell’impresa migliora, resta stabile o peggiora.
Un sistema evoluto dovrebbe prevedere alert automatici su incremento anomalo degli utilizzi, crescita degli sconfinamenti, riduzione degli affidamenti da parte di altri istituti, comparsa di scaduti, peggioramento della qualità del credito, deterioramento della posizione complessiva e incoerenza tra piano aziendale e dati bancari effettivi.
Il tema probatorio è evidente.
In caso di contenzioso, la domanda sarà: la banca poteva sapere?
Se la Centrale Rischi mostrava segnali gravi e la banca non li ha valorizzati, sarà difficile sostenere che l’erogazione fosse diligente.
La qualità documentale della delibera
Il discrimine tra negligenza e valutazione consapevole del rischio passa dalla qualità documentale della delibera.
Questo è uno dei punti più importanti del contributo del dr. Di Pinto.
Una delibera generica non basta. Non è sufficiente scrivere: “Operazione assistita da garanzia FdG. Requisiti formali presenti. Esito positivo.”
Una delibera di questo tipo è fragile perché lascia intendere che la garanzia sia stata il principale, se non unico, fondamento dell’erogazione.
Una delibera robusta dovrebbe invece documentare espressamente l’analisi dei bilanci, l’analisi della situazione infrannuale, la verifica della posizione fiscale, la verifica della posizione contributiva, l’analisi della Centrale Rischi, la verifica di eventi pregiudizievoli, l’analisi dei flussi storici, l’analisi dei flussi prospettici, la valutazione del business plan, gli stress test, la sensitività sui principali driver, la sostenibilità del debito, la destinazione delle somme, le fonti di rimborso, il ruolo della garanzia pubblica, la motivazione della finanziabilità dell’impresa anche al netto della garanzia, il piano di monitoraggio post-erogazione e i trigger di early warning.
La delibera deve poter rispondere a una domanda precisa: perché questa impresa era finanziabile al momento dell’erogazione?
E, ancora più precisamente: perché era finanziabile indipendentemente dalla garanzia pubblica?
La domanda chiave per i credit manager
La domanda conclusiva posta dal dr. Di Pinto è probabilmente la più importante sul piano operativo:
la delibera su operazioni garantite dal FdG documenta esplicitamente la valutazione della solvibilità prospettica, indipendentemente dalla copertura della garanzia?
Questa domanda dovrebbe diventare un test interno per ogni pratica.
Se la risposta è sì, la banca dispone di un presidio difensivo più solido. Se la risposta è no, il rischio è elevato.
Perché in assenza di una valutazione prospettica documentata, la banca potrebbe trovarsi esposta all’accusa di aver deliberato non sulla base del merito creditizio, ma sulla base della sola garanzia pubblica.
La differenza è radicale.
Una delibera debole risponde alla domanda “perché finanziare?” dicendo: perché c’è la garanzia. Una delibera solida risponde: perché l’impresa genera flussi sostenibili.
Una delibera debole individua come fonte di rimborso il Fondo di Garanzia. Una delibera solida individua come fonte di rimborso il cash flow operativo e il piano industriale.
Una delibera debole allega la Centrale Rischi alla pratica. Una delibera solida la commenta, la interpreta e la monitora.
Una delibera debole acquisisce formalmente il business plan. Una delibera solida lo testa, lo stressa e lo confronta con i dati effettivi.
Una delibera debole non prevede alert post-erogazione. Una delibera solida li definisce e li presidia.
Una delibera debole considera la garanzia decisiva. Una delibera solida la considera solo un mitigante, mai un sostituto del merito creditizio.
Difficoltà temporanea o insolvenza irreversibile?
Il punto critico lasciato aperto dalla giurisprudenza riguarda la soglia tra difficoltà temporanea e insolvenza irreversibile.
La giurisprudenza fissa i principi, ma l’applicazione concreta richiede metodologie di valutazione prospettica che molti istituti non hanno ancora pienamente sistematizzato.
Non ogni impresa in crisi è non finanziabile.
Vi sono imprese che attraversano una crisi temporanea ma dispongono di portafoglio ordini, marginalità recuperabile, asset vendibili, capitale soci disponibile, piano industriale credibile, ristrutturazione del debito sostenibile e continuità aziendale ragionevole. In questi casi, il credito può essere legittimo.
Diverso è il caso dell’impresa che presenta patrimonio netto eroso, debiti fiscali e contributivi fuori controllo, flussi negativi strutturali, incapacità di pagare fornitori, linee bancarie esaurite, Centrale Rischi deteriorata, assenza di piano credibile, business plan meramente assertivo, utilizzo della nuova finanza per coprire vecchie esposizioni e nessuna concreta fonte di rimborso.
Qui il finanziamento rischia di diventare abusivo.
La distinzione può essere letta così: nella difficoltà temporanea, la liquidità è tesa ma recuperabile; nell’insolvenza irreversibile, la crisi è strutturale. Nella difficoltà temporanea, i flussi possono tornare a essere positivi; nell’insolvenza irreversibile, sono stabilmente insufficienti. Nella difficoltà temporanea, il patrimonio può essere compromesso ma recuperabile; nell’insolvenza irreversibile, è eroso o negativo. Nella difficoltà temporanea, i debiti fiscali sono rateizzabili e sostenibili; nell’insolvenza irreversibile, sono scaduti, rilevanti e non gestiti. Nella difficoltà temporanea, la Centrale Rischi presenta criticità spiegabili; nell’insolvenza irreversibile, mostra deterioramento progressivo. Nella difficoltà temporanea, il piano è credibile e misurabile; nell’insolvenza irreversibile, è assente o irrealistico. Nella difficoltà temporanea, il rimborso deriva dal cash flow operativo; nell’insolvenza irreversibile, deriva dalla garanzia o da nuovo debito. Nella difficoltà temporanea, il credito sostiene il risanamento; nell’insolvenza irreversibile, rinvia il default.
Stress test e analisi di scenario
Integrare scenari di stress sui flussi non è più una best practice. È un presidio legale.
Il business plan deve essere verificato non solo nello scenario base, ma anche in scenari avversi.
La banca dovrebbe chiedersi cosa accade se i ricavi calano del 10, 20 o 30 per cento; cosa accade se i tempi di incasso si allungano; cosa accade se aumentano i tassi; cosa accade se i margini si riducono; cosa accade se un cliente rilevante non paga; cosa accade se l’impresa deve pagare debiti fiscali arretrati; cosa accade se i fornitori riducono il credito commerciale; cosa accade se le banche riducono le linee autoliquidanti; cosa accade se il piano di rientro slitta di sei o dodici mesi.
Senza stress test, il business plan rischia di essere una previsione ottimistica.
Con lo stress test, diventa uno strumento di valutazione della resilienza.
Il punto non è pretendere certezza assoluta. Il credito comporta sempre rischio. Il punto è dimostrare che il rischio è stato assunto consapevolmente, sulla base di informazioni adeguate e di un’analisi prospettica ragionevole.
Il rischio sistemico: stretta del credito o qualità istruttoria?
Un passaggio particolarmente importante riguarda il rischio sistemico.
La risposta degli istituti potrebbe essere una contrazione generalizzata dell’offerta di credito, soprattutto verso le PMI, per timore di contenziosi futuri.
Sarebbe una risposta difensiva, ma non necessariamente corretta.
Il vero obiettivo non dovrebbe essere finanziare meno. Dovrebbe essere finanziare meglio.
La giurisprudenza non vieta di finanziare imprese in difficoltà. Vieta, o comunque espone a responsabilità, il finanziamento di imprese già insolventi, senza prospettive e senza adeguata istruttoria.
La soluzione non è bloccare il credito alle imprese fragili.
La soluzione è rafforzare business plan, istruttoria, valutazione prospettica, Centrale Rischi, monitoraggio post-erogazione, stress test, early warning, documentazione della delibera, tracciabilità delle decisioni e coerenza tra garanzia pubblica e merito creditizio.
Il rischio sistemico è che le banche, per evitare responsabilità, adottino una logica di chiusura indiscriminata.
Ma la risposta più coerente con le Linee Guida EBA è diversa: upgrading della qualità dei processi di concessione e monitoraggio. Le Linee Guida EBA mirano infatti a migliorare le pratiche degli intermediari, i processi di governance e i meccanismi di concessione e monitoraggio, anche per prevenire la formazione di nuovi crediti deteriorati.
Checklist operativa per le banche
Per rendere concreto il principio, una banca dovrebbe dotarsi di una checklist dedicata alle operazioni FdG.
Prima dell’erogazione, la delibera dovrebbe contenere dati anagrafici e societari aggiornati, bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione contabile infrannuale, analisi del fatturato, marginalità storica, patrimonio netto, posizione finanziaria netta, debiti fiscali, debiti previdenziali, debiti verso fornitori, esposizioni bancarie, Centrale Rischi aggiornata, eventi pregiudizievoli, business plan, piano di tesoreria, stress test, DSCR o indicatori equivalenti, fonti di rimborso, destinazione delle somme, verifica della continuità aziendale e motivazione della concessione indipendente dalla garanzia.
In fase di delibera, il deliberante dovrebbe dare risposta scritta ad alcune domande essenziali. L’impresa è in crisi temporanea o in insolvenza strutturale? Quali elementi provano la continuità? Il business plan è coerente con i dati storici? I flussi prospettici coprono il servizio del debito? La Centrale Rischi presenta anomalie? Le anomalie sono spiegate? Il nuovo credito serve al rilancio o al rientro di vecchie esposizioni? La garanzia pubblica è solo mitigante o è il vero motivo dell’erogazione? Quali controlli saranno effettuati dopo l’erogazione?
Dopo l’erogazione, il monitoraggio dovrebbe includere la verifica dell’utilizzo delle somme, l’aggiornamento trimestrale o periodico della Centrale Rischi, il controllo dei flussi su conto, la verifica degli scostamenti dal business plan, l’aggiornamento del rating, il controllo di sconfinamenti e insoluti, il monitoraggio dei debiti fiscali e contributivi, la verifica di eventi pregiudizievoli, l’analisi del rispetto delle scadenze, il riesame della classificazione creditizia e l’escalation a watchlist in presenza di anomalie.
Dopo la concessione della garanzia, la banca dovrebbe verificare la permanenza dei presupposti dichiarati, la corretta destinazione delle somme, eventuali obblighi informativi verso il Fondo, il rischio di inefficacia o contestazione della garanzia, il peggioramento della posizione, l’eventuale aggravamento del dissesto, la necessità di azioni correttive e la documentazione delle attività di monitoraggio.
Implicazioni per curatori e procedure concorsuali
Per i curatori, il tema è altrettanto rilevante.
Quando una banca chiede l’ammissione al passivo per un finanziamento garantito, la procedura dovrebbe verificare quando è stato erogato il finanziamento, quale fosse la situazione dell’impresa in quel momento, se esisteva un business plan, se il business plan era credibile, se la banca aveva analizzato la Centrale Rischi, se vi erano debiti fiscali e contributivi rilevanti, se l’impresa era già insolvente, se il finanziamento ha ritardato l’emersione della crisi, se le somme sono state usate per pagare vecchi debiti bancari, se la banca ha monitorato la posizione dopo l’erogazione e se la garanzia pubblica è stata usata come sostituto del merito creditizio.
La mancanza di un business plan serio, di stress test e di monitoraggio può diventare un elemento rilevante nella ricostruzione della condotta dell’intermediario.
Implicazioni per imprese e amministratori
Il tema non riguarda solo le banche.
Anche l’impresa e i suoi amministratori devono agire con prudenza.
Richiedere un finanziamento garantito quando l’impresa è già insolvente, senza prospettive e senza capacità di rimborso, può integrare profili di responsabilità per ricorso abusivo al credito.
Gli amministratori dovrebbero quindi documentare lo stato effettivo dell’impresa, la ragionevolezza del piano, le fonti di rimborso, l’utilizzo delle somme, le prospettive di continuità, il rispetto degli obblighi fiscali e contributivi, l’assenza di finalità meramente dilatorie e la coerenza della richiesta con un percorso di risanamento.
Il business plan serve anche agli amministratori. Non è soltanto uno strumento per convincere la banca. È una prova della ragionevolezza della decisione di chiedere nuova finanza.
Sintesi finale
La posizione del dr. Di Pinto, integrata con il contenuto dell’articolo e con il riferimento alle Linee Guida EBA, può essere sintetizzata così: la garanzia pubblica non salva un credito concesso a imprese finanziariamente ed economicamente non sane; lo aggrava.
Lo aggrava perché, se la banca ha finanziato un’impresa già insolvente confidando nella copertura pubblica, la garanzia può diventare la prova indiretta di un’istruttoria fondata sulla protezione dello Stato anziché sulla reale capacità di rimborso del debitore.
Il nuovo standard operativo richiede che ogni operazione garantita dal FdG sia sorretta da istruttoria sostanziale, business plan credibile, analisi prospettica dei flussi, stress test, verifica della Centrale Rischi, analisi fiscale e contributiva, valutazione della continuità aziendale, delibera motivata, monitoraggio post-erogazione, monitoraggio post-garanzia, tracciabilità delle decisioni ed evidenza che la garanzia pubblica è solo un mitigante, non il fondamento dell’erogazione.
Il principio conclusivo è questo: non è la garanzia pubblica a rendere legittimo il credito. È la qualità dell’istruttoria, del business plan e del monitoraggio a rendere difendibile l’erogazione.
Per i credit manager, la domanda da inserire in ogni pratica dovrebbe essere chiara: la delibera su operazioni garantite dal FdG documenta esplicitamente la valutazione della solvibilità prospettica, indipendentemente dalla copertura della garanzia?
Se la risposta è sì, la banca ha un presidio difensivo.
Se la risposta è no, la garanzia pubblica non protegge l’operazione: può diventare il punto da cui nasce la contestazione.
Non è la garanzia MCC a rendere buono un credito cattivo. È l’istruttoria a rendere legittima l’erogazione.
Per le banche, il nuovo standard difensivo sarà dimostrare che, al momento della concessione, esistevano ragionevoli prospettive di rimborso e continuità, indipendentemente dalla garanzia pubblica.
Per i credit manager, la domanda chiave da inserire in ogni delibera è: “Avremmo concesso questo finanziamento, almeno in parte, anche senza la garanzia pubblica, sulla base della capacità prospettica di rimborso dell’impresa?”
Se la risposta reale è no, il rischio di contenzioso è elevato.
Va detto con estrema chiarezza: se la banca, nella valutazione del merito creditizio di un’impresa, guarda prima alle garanzie, sta sbagliando la valutazione.
La garanzia, pubblica o privata, non è merito creditizio. È solo un presidio accessorio di mitigazione del rischio. Il merito creditizio va valutato sulla capacità dell’impresa di generare flussi, produrre reddito, mantenere continuità aziendale e rimborsare il debito con mezzi propri ordinari.
Se l’operazione “sta in piedi” solo perché c’è la garanzia del Fondo, allora l’istruttoria è viziata nella sua impostazione di base.