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Cassazione: usare le tabelle del CCNL non implica adesione

La Suprema Corte chiarisce quali comportamenti dimostrano l’accettazione tacita dell’accordo e chi deve fornire le prove.

Un datore di lavoro non iscritto alle associazioni sindacali firmatarie di un contratto collettivo può utilizzare le relative tabelle salariali come parametro per stabilire le retribuzioni, senza per questo aderire all’intera disciplina prevista dal contratto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 28338 del 3 novembre 2026.

La vicenda riguardava l’elemento distinto della retribuzione previsto dall’articolo 21-bis del CCNL Terziario e Commercio. La voce spetta ai lavoratori quando il datore di lavoro non è iscritto al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fondo Est. Due dipendenti di una società commerciale, inquadrate come operaie addette alle vendite di quarto livello, ne avevano chiesto il pagamento per il periodo compreso tra aprile 2015 e dicembre 2017.

La richiesta delle lavoratrici

L’importo richiesto era di 16 euro lordi al mese per 14 mensilità, pari a 624 euro lordi per ciascuna lavoratrice. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l’azienda avesse aderito implicitamente al CCNL nel suo complesso.

A sostegno di questa conclusione, i giudici di merito avevano indicato l’applicazione delle principali voci retributive e dei livelli di inquadramento previsti dal contratto. La Corte d’Appello aveva inoltre sostenuto che il datore non potesse richiamare le tabelle soltanto come criterio per garantire una retribuzione adeguata: secondo quella ricostruzione, l’utilizzo del contratto avrebbe comportato una sua applicazione diretta. La società aveva quindi presentato ricorso in Cassazione con sei motivi.

I criteri indicati dalla Suprema Corte

La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi e dichiarato assorbiti gli altri due. Secondo i giudici, un contratto collettivo non efficace erga omnes ai sensi della legge n. 741/1959 ha natura privata e vincola soltanto gli iscritti alle organizzazioni firmatarie o chi vi abbia aderito, in modo espresso oppure tacito.

L’adesione per fatti concludenti deve risultare da un’applicazione costante e prolungata delle clausole, senza contestazioni. Non è sufficiente il semplice richiamo alle tabelle salariali e non basta applicare alcune disposizioni quando il datore di lavoro ne contesta espressamente altre.

Nel caso esaminato, la società non era iscritta ad alcuna organizzazione firmataria, utilizzava le tabelle per garantire una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo l’articolo 36 della Costituzione e aveva contestato per iscritto, nel dicembre 2017, l’obbligo di applicare le clausole sul welfare contrattuale. Inoltre, regolava in modo diverso dal CCNL alcuni istituti, tra cui apprendistato, indennità di cassa e maneggio denaro, con trattamenti anche più favorevoli, oltre al premio base annuale.

Per la Corte, si trattava di elementi fondamentali del rapporto di lavoro, non di deroghe marginali. Questi comportamenti erano quindi incompatibili con la volontà di aderire all’intero contratto. La Cassazione ha distinto l’adempimento spontaneo dell’obbligo costituzionale di garantire una retribuzione adeguata dall’adesione negoziale a un accordo collettivo.

Quando valuta la sufficienza della retribuzione, il giudice deve considerare il minimo costituzionale riferito al trattamento complessivo. Restano invece escluse le voci tipicamente contrattuali e, a maggior ragione, le clausole obbligatorie o assistenziali. Lo stesso principio vale per il datore che utilizza volontariamente le tabelle salariali come parametro: tale scelta non consente di imporre l’intera parte normativa del CCNL.

Sul piano della prova, la Corte ha richiamato l’articolo 2697 del Codice civile: spettava alle lavoratrici dimostrare l’adesione dell’azienda al contratto. Le loro sole affermazioni, prive di riscontri, non erano sufficienti. Il giudice non può colmare questa carenza attraverso il proprio prudente apprezzamento, previsto dall’articolo 116 del Codice di procedura civile, se mancano elementi istruttori concreti.

La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione. I giudici dovranno riesaminare la causa e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.