Il contribuente che ha versato un’imposta di registro non dovuta deve presentare la richiesta di rimborso entro tre anni dal pagamento. Il termine non ricomincia a decorrere se, in un momento successivo, l’operazione viene riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come soggetta a IVA.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25549 del 18 settembre 2026, intervenuta sull’interpretazione dell’articolo 77 del DPR 131/1986, il Testo unico dell’imposta di registro. La norma prevede la decadenza dal diritto se la domanda non viene presentata entro tre anni dal versamento oppure, se successivo, dal momento in cui nasce il diritto alla restituzione.
La controversia tra due società
La vicenda riguardava un accordo bonario tra due società, inizialmente qualificato come risarcimento danni. Al momento della registrazione, avvenuta nel 2009, era stata applicata l’imposta di registro proporzionale con aliquota del 3%.
In seguito a una verifica della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria aveva però ricondotto la somma alla diversa categoria del corrispettivo soggetto a IVA, applicata con aliquota del 20% e regolarmente versata dalla società. La nuova qualificazione era stata definita attraverso un accertamento con adesione.
La contribuente aveva quindi chiesto la restituzione dell’imposta di registro, sostenendo che il diritto al rimborso fosse sorto soltanto con la definizione dell’accertamento. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano accolto questa tesi, ma l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione davanti alla Cassazione.
Il termine decorre dal versamento
Secondo la Suprema Corte, nel caso esaminato il diritto alla restituzione esisteva già al momento del pagamento, perché l’imposta proporzionale di registro non era dovuta fin dall’origine. La successiva attività di accertamento, quindi, non ha natura costitutiva: si limita a riconoscere la corretta qualificazione fiscale dell’operazione.
Di conseguenza, l’accertamento con adesione non fa scattare un nuovo termine triennale. La Corte ha richiamato anche il precedente orientamento espresso, tra le altre, dalle sentenze n. 11452/2001 e n. 29400/2020.
La Cassazione ha inoltre chiarito che il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, previsto dall’articolo 40 del DPR 131/1986, non modifica i termini per esercitare il diritto al rimborso. La questione, ha osservato la Corte, non riguarda la legittimità di una doppia imposizione, ma il rispetto del termine di decadenza stabilito dalla legge.
Nel caso concreto, la Guardia di Finanza aveva contestato la qualificazione dell’operazione già nell’aprile 2011, quando il termine triennale calcolato dal versamento del 2009 non era ancora scaduto. La società avrebbe pertanto potuto presentare la domanda entro il termine originario, senza attendere la conclusione dell’accertamento con adesione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario della contribuente. La decisione sottolinea la necessità di verificare tempestivamente i termini per il rimborso delle imposte versate indebitamente, anche quando è ancora in corso un accertamento fiscale.