Con la sentenza n. 25178 del 10 settembre 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha stabilito che il rifiuto sistematico di un datore di lavoro di confrontarsi con le organizzazioni sindacali può configurare una condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando l’impresa non applica un contratto collettivo nazionale italiano.
La pronuncia chiarisce che gli obblighi di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo n. 25/2007, adottato in attuazione della direttiva 2002/14/CE, hanno natura legale e vincolante. L’adesione a un CCNL non costituisce quindi il presupposto per l’applicazione di tali obblighi: la contrattazione collettiva può disciplinare le modalità tecniche, ma non elimina il dovere dell’impresa di informare e consultare i lavoratori.
Il contenzioso avviato dai sindacati
La vicenda nasce da un provvedimento del giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva accertato comportamenti antisindacali attribuiti a Ryanair, compagnia aerea con sede in Irlanda, nei confronti di due organizzazioni sindacali del settore dei trasporti.
All’azienda erano stati contestati il rifiuto di incontrare i sindacati che ne avevano fatto richiesta, la mancata trasmissione delle informazioni previste dalla normativa italiana e il rifiuto di collaborare alle procedure per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso uno scalo italiano. Il Tribunale aveva ordinato la cessazione della condotta, la comunicazione delle informazioni richieste e la trasmissione dei dati sull’impiego dei contratti di somministrazione e sulla composizione del personale maschile e femminile.
La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, riconoscendo la giurisdizione italiana e l’applicabilità della legge nazionale. La società aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, contestando, tra gli altri aspetti, la competenza del giudice italiano, l’applicabilità della normativa nazionale e l’esistenza di obblighi informativi e di confronto in assenza di un CCNL applicato.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso richiamando anche il precedente delle Sezioni Unite n. 20819/2021. Secondo i giudici, l’azione promossa dal sindacato per accertare la natura discriminatoria della condotta datoriale ha natura extracontrattuale, perché tutela la libertà sindacale collettiva e non presuppone l’esistenza di un contratto individuale di lavoro tra il sindacato e l’impresa.
Di conseguenza, la giurisdizione si radica nel luogo in cui si producono gli effetti dannosi, individuato in questo caso nell’Italia, dove i lavoratori iniziavano e concludevano la loro attività. Per la stessa ragione, la Corte ha ritenuto applicabile la legge italiana in base all’articolo 4 del regolamento Roma II sulle obbligazioni da fatto illecito.
Il principio centrale della sentenza è che l’assenza di un CCNL non esonera il datore di lavoro dagli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 25/2007. L’impresa deve comunque individuare modalità alternative idonee per garantire informazione e consultazione. Il rifiuto totale e preventivo di qualsiasi interlocuzione con le organizzazioni sindacali è stato quindi ritenuto un uso distorto della libertà negoziale, lesivo della libertà sindacale e riconducibile alla condotta antisindacale prevista dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.