La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24903/2026, ha chiarito come deve essere calcolato il reddito ai fini del riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza per l’invalidità civile. La pronuncia riguarda sia la verifica dei requisiti economici sia l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall’articolo 445-bis del Codice di procedura civile.
Al centro della decisione c’è il ricorso presentato dall’INPS contro una sentenza del Tribunale di Ragusa. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto a un assistito una riduzione della capacità lavorativa del 75% e aveva respinto l’eccezione dell’Istituto relativa alla mancanza del requisito reddituale.
Il calcolo contestato dall’INPS
Il Tribunale aveva ritenuto che, per verificare il superamento della soglia prevista dalla legge, il reddito dovesse essere considerato al netto non soltanto degli oneri deducibili, ma anche delle ritenute fiscali applicate. Con questo metodo, l’importo percepito dall’interessato nell’anno di riferimento risultava inferiore al limite previsto e la domanda poteva quindi essere esaminata.
L’INPS ha contestato questa impostazione davanti alla Suprema Corte, sostenendo che il calcolo dovesse essere effettuato sul reddito imponibile ai fini Irpef al lordo delle imposte. Secondo l’Istituto, le ritenute fiscali non possono essere sottratte per determinare il reddito rilevante. Applicando questo criterio, l’importo risultava superiore alla soglia e veniva meno il requisito economico necessario per la prestazione.
Rileva il reddito imponibile ai fini Irpef
La Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. I giudici hanno richiamato l’articolo 13 della legge n. 118 del 1971, che disciplina l’assegno mensile destinato agli invalidi civili di età compresa tra 18 e 64 anni con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, oltre alle disposizioni che regolano le condizioni economiche.
Secondo la Corte, il reddito da prendere in considerazione è quello calcolato agli effetti dell’Irpef. Si tratta del reddito complessivo del contribuente, diminuito esclusivamente degli oneri deducibili previsti dall’articolo 10 del TUIR, come i contributi previdenziali, gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato e le spese deducibili nei casi stabiliti dalla legge.
Non devono invece essere sottratte le ritenute fiscali applicate successivamente. Il riferimento normativo, sottolinea la Cassazione, riguarda infatti i redditi assoggettabili all’Irpef e non soltanto quelli concretamente assoggettati all’imposta. La distinzione impedisce di ridurre il reddito rilevante sulla base delle imposte trattenute e consente di applicare un criterio uniforme nella verifica dei requisiti.
La Suprema Corte ha quindi confermato l’impostazione seguita dall’INPS, già sostenuta in precedenti pronunce. Il criterio, secondo i giudici, permette di individuare in modo formale e omogeneo le situazioni che possono accedere alla tutela assistenziale, bilanciando le esigenze di finanza pubblica con la protezione dei diritti sociali.