Piemonte

Vetro e alcol vietati allo stadio per la stagione 2026/2027

Gare di Juventus femminile, Biellese 1902: sanzioni amministrative fino a 500 euro.

Divieto di introdurre vetro, lattine e bevande con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi allo Stadio Vittorio Pozzo–La Marmora per tutta la stagione calcistica 2026/2027. Le disposizioni sono contenute in un’ordinanza firmata dal sindaco Olivero e puntano a tutelare l’incolumità pubblica durante gli eventi sportivi.

Il provvedimento si applica alle partite della Juventus Calcio femminile, impegnata nel campionato di Serie A, e agli incontri di campionato e Coppa Italia della Biellese 1902, che parteciperà alla Serie D. Le regole riguardano l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo durante le gare.

Le disposizioni per gli spettatori

Oltre ai contenitori di vetro e alle lattine, l’ordinanza vieta di detenere, trasportare o utilizzare bom­bolette spray urticanti al peperoncino. Il divieto è esteso a qualsiasi altro oggetto o materiale che possa mettere a rischio l’incolumità delle persone presenti allo stadio.

Una disposizione specifica riguarda le bottiglie d’acqua. Non sarà consentito introdurre nell’impianto bottiglie, anche di plastica, con il tappo. L’acqua potrà essere venduta o portata all’interno dello stadio soltanto in contenitori privi del tappo, considerato un possibile oggetto contundente.

Prevenzione di violenze e sanzioni

Il Comune richiama le indicazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e le precedenti ordinanze adottate nelle stagioni calcistiche passate. Alla base del provvedimento c’è la necessità di prevenire episodi di violenza e possibili turbative dell’ordine pubblico in occasione delle partite.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il consumo di elevate quantità di bevande alcoliche e superalcoliche può favorire comportamenti violenti. Anche bottiglie di vetro, lattine e tappi delle bottiglie di plastica, in determinate circostanze, potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, salvo che il comportamento costituisca una violazione di altre norme con sanzioni più gravi. In caso di contestazione, la persona dovrà interrompere immediatamente la condotta vietata e rimuoverne le conseguenze.

L’eventuale mancata ottemperanza all’ordine impartito dal personale con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria potrà essere perseguita ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale. L’ordinanza si inserisce nel quadro delle regole già adottate dal Comune per la gestione dell’impianto.

A marzo l’amministrazione aveva approvato il nuovo regolamento d’uso dello Stadio Pozzo–La Marmora, introducendo norme comportamentali per disciplinare l’accesso, la permanenza e l’utilizzo della struttura sportiva.