Una controversia immobiliare è stata definita dal tribunale di Lucca con il rigetto della richiesta di sequestro conservativo presentata da una coppia di promissari acquirenti residenti negli Stati Uniti contro la proprietaria di una casa. Al centro del procedimento c’era il mancato perfezionamento della compravendita, dovuto al rifiuto della banca di accreditare il saldo sul conto indicato dalla venditrice.
Le parti avevano sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un’abitazione a Lucca, fissando il prezzo in 470mila euro. Al momento dell’accordo gli acquirenti avevano versato una caparra confirmatoria di 47.500 euro, mentre il saldo di 422.500 euro avrebbe dovuto essere corrisposto davanti al notaio, con rogito previsto entro il 15 aprile.
Il blocco del bonifico
Il 13 aprile, giorno concordato per la firma, l’istituto di credito indicato dalla proprietaria ha rifiutato di ricevere il bonifico. La banca ha motivato la decisione richiamando il regolamento dell’Unione europea numero 328 del 2022, che limita i depositi superiori a 100mila euro riconducibili a cittadini russi privi di un valido titolo di soggiorno.
La venditrice, cittadina russa, aveva però presentato nel settembre 2025 la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Secondo la disciplina italiana e quella europea, durante la procedura di rinnovo la permanenza sul territorio resta regolare e la ricevuta postale consente di attestare la continuità del titolo. La donna ha quindi sostenuto che il mancato accredito fosse il risultato di un’errata interpretazione della normativa da parte della banca e non di una propria responsabilità.
Dopo il blocco, la proprietaria ha diffidato il primo istituto, aperto un conto presso un’altra banca a Pisa, disponibile a ricevere la somma, e convocato nuovamente gli acquirenti per la stipula in date comprese tra maggio e giugno. Alla fine di aprile la questura ha inoltre rilasciato il rinnovo del permesso, facendo venir meno l’ostacolo formale contestato dall’istituto di credito.
La valutazione del giudice
I promissari acquirenti, ritenendo che la responsabilità fosse esclusivamente della venditrice e considerando essenziale la scadenza del 15 aprile, avevano dichiarato di voler recedere dal preliminare. Avevano chiesto la restituzione del doppio della caparra, pari a 95mila euro, e promosso un ricorso cautelare per ottenere il sequestro dei beni della donna fino a 142.500 euro, includendo spese legali e rivalutazione.
La giudice della sezione civile, Anna Martelli, ha tuttavia ritenuto che il rifiuto della banca non potesse essere imputato alla proprietaria, che si era attivata tempestivamente per il rinnovo del documento e per individuare soluzioni alternative. Secondo il provvedimento, inoltre, il termine del 15 aprile non aveva carattere essenziale: a dimostrarlo vi sarebbe stata anche la disponibilità iniziale degli stessi acquirenti a valutare nuove coordinate bancarie.
Il tribunale ha quindi giudicato la condotta della venditrice conforme a correttezza e diligenza, mentre il rifiuto definitivo degli acquirenti di procedere alla stipula è stato ritenuto contrario ai principi di buona fede. Il ritardo di pochi giorni, secondo il giudice, non aveva fatto venir meno l’utilità economica dell’operazione. Per l’assenza del requisito del fumus boni iuris, la richiesta cautelare è stata respinta.
La coppia è stata infine condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.757 euro, oltre agli accessori di legge.