Magione (PG)

Tar, stop all’allevamento suino di Magione senza autorizzazione

La struttura superava la soglia dei 2mila posti: confermata la legittimità dell’ordine regionale di chiusura.

Il Tar dell’Umbria ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da una società di Magione contro la Regione e Arpa in merito alla chiusura di un allevamento intensivo di suini. Alla base della decisione c’è la sopravvenuta carenza di interesse, dopo che il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva l’appello dell’azienda contro il primo provvedimento di chiusura.

La controversia riguardava un secondo ordine regionale, adottato nell’agosto 2025, con cui era stata disposta la cessazione dell’attività in una delle due strutture dell’allevamento entro il 30 novembre 2025. Il provvedimento era seguito ai controlli che avevano rilevato la presenza di oltre 2mila suini nella stalla rimasta operativa, nonostante la società avesse comunicato la chiusura cautelativa dell’altro capannone.

Il nodo della capacità dell’impianto

La società aveva contestato i dati riportati nella Banca dati nazionale degli animali, sostenendo che un errore nella registrazione di una partita composta da 250 suini avesse prodotto un conteggio superiore a quello effettivo. I giudici hanno però chiarito che, ai fini dell’Autorizzazione integrata ambientale, rileva la capacità potenziale dell’impianto e non il numero di capi presenti nel momento del controllo.

Secondo il Tar, il capannone temporaneamente non utilizzato conservava gli allestimenti e la destinazione d’uso originari. La capacità complessiva dell’allevamento risultava quindi superiore alla soglia dei 2mila posti prevista dalla normativa, rendendo necessaria l’autorizzazione ambientale richiesta.

Obblighi del gestore e tutela ambientale

La sentenza richiama anche la responsabilità del gestore nel garantire la correttezza e l’aggiornamento tempestivo dei dati contenuti nella banca dati nazionale, che l’amministrazione può utilizzare per le proprie verifiche. Esclusa inoltre la possibilità di applicare la deroga regionale prevista per gli allevamenti che scelgono di impiegare solo una parte della capienza disponibile.

La riduzione della capacità, hanno osservato i giudici, deve essere motivata e comunicata formalmente ad Arpa e ai servizi veterinari dell’Usl all’inizio di ogni ciclo produttivo. Nel caso esaminato, tali adempimenti non risultavano assolti. Il Tar ha ritenuto legittima anche la decisione della Regione di non comunicare preventivamente l’avvio del procedimento, considerate le esigenze di rapidità legate alla tutela ambientale. La chiusura di un impianto privo dell’autorizzazione necessaria, conclude la sentenza, non ha solo una funzione sanzionatoria, ma serve anche a prevenire possibili danni all’ambiente.