Il Comune di Milano ha avviato lo sfratto dagli spazi della Galleria Vittorio Emanuele II occupati dal Museo Leonardo3 e da un hotel di lusso. Il provvedimento riguarda AV, la società che gestiva in concessione i locali e che, secondo quanto stabilito dai giudici, ha accumulato quasi 3 milioni di euro di debiti oltre a diverse irregolarità amministrative.
La decisione è arrivata dopo che il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati dalla società, confermando la sentenza già emessa dal Tar della Lombardia. Palazzo Marino ha quindi proceduto con l’esecuzione della decadenza dalla concessione e con l’ingiunzione di rilascio degli spazi, che ospitavano le attività espositive di Leonardo3 e la struttura ricettiva.
Le contestazioni del Comune
La vicenda era iniziata nel maggio 2023, quando l’amministrazione aveva contestato ad AV il mancato pagamento dei canoni relativi agli anni dal 2020 al 2023 compreso. In seguito era stato avviato il procedimento di decadenza dalla concessione, sulla base di tre violazioni ritenute gravi.
Tra gli addebiti figuravano la mancata presentazione della Scia antincendio e la realizzazione di opere e lavori senza il necessario nulla osta. Il Comune aveva inoltre contestato la cessione integrale degli spazi destinati alle mostre, con la realizzazione di una subconcessione a favore di Leonardo3 srl, oltre al mancato pagamento delle utenze riferite agli anni 2022 e 2023.
Nel luglio 2024 era stata notificata l’ordinanza di decadenza, con l’ordine di lasciare i locali entro quattro mesi. AV aveva impugnato il provvedimento davanti al Tar della Lombardia, che alla fine di maggio 2025 aveva dato ragione al Comune di Milano. La pronuncia è stata poi confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato, rendendo esecutivo il rilascio degli spazi in Galleria.
Il ricorso sulla rateizzazione
I legali di AV hanno contestato anche il mancato accoglimento della richiesta di rateizzazione dei canoni insoluti del 2022, presentata il 1° giugno 2023. Secondo la società, il Comune avrebbe dovuto applicare la delibera consiliare del 2021, che durante il periodo della pandemia non prevedeva la presentazione di una garanzia per determinati periodi.
I giudici hanno però ritenuto chiaro il contenuto del provvedimento, stabilendo che l’agevolazione riservata ai debitori del Comune fosse limitata a chi l’aveva richiesta nel periodo previsto. Di conseguenza è stata considerata non idonea la fideiussione presentata da AV a copertura del piano di rientro. La società di mutuo soccorso che l’aveva rilasciata, Fin Cassa, non risultava infatti iscritta all’albo unico degli enti abilitati, come indicato da una certificazione della Banca d’Italia del 14 giugno 2023.