Brusasco (TO)

Infortunio sul lavoro in una cascina di Brusasco: morto un 25enne

Il giovane viveva con la famiglia a Monteu da Po. Sul posto sono attesi i tecnici dello Spresal dell'AslTo4

Infortunio sul lavoro in una cascina di Brusasco: morto un 25enne

Gravissimo incidente sul lavoro in cascina Castellazzo, in Borgo Case Sparse, sulle colline tra Brusasco e Brozolo. Un giovane di 25 anni, residente con la famiglia a Monteu da Po, ha perso la vita lavorando (stando ai primi accertamenti) ad un macchinario utilizzato per il fieno, un  carro autocaricante. Sul posto le ambulanze del 118 (Croce Rossa di Crescentino) e i carabinieri di Cavagnolo.

Infortunio sul lavoro in una cascina di Brusasco: morto un 25enne

Non si conoscono ancora i dettagli dell’incidente, avvenuto intorno alle 19.30 di oggi, mercoledì 21 gennaio, ma sembra che il giovane, al lavoro (ma non è ancora chiaro in che termini) presso un’azienda agricola, sia rimasto incastrato all’interno di un  carro autocaricante per il fieno. L’allarme al Numero Unico di Emergenza 112  è scattato immediatamente, con la richiesta d’intervento lanciata da alcune persone che si trovavano a pochi passi dal luogo dell’incidente e che non riuscivano più a trovare il 25enne.

Cascina Castellazzo è un luogo non facile da raggiungere, ma nonostante le difficoltà i mezzi del 118 sono arrivati nel giro di pochi minuti. Purtroppo però tutto è stato inutile: troppo gravi le ferite riportate nell’infortunio.

Indaga la Procura di Ivrea

Sul posto sono attesi i tecnici dello Spresal dell’AslTo4, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ivrea, a cui andrà il compito di stabilire le cause della tragedia e verificare se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza.

Atteso anche il medico legale dell’AslTo4, per i primi accertamenti che proseguiranno nelle camere mortuarie dell’Ospedale di Chivasso.

+++ seguono aggiornamenti +++

Infortunio sul lavoro

“Per infortunio sul lavoro – si legge sul sito del Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali – si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono:

  • la lesione

  • la causa violenta

  • l’occasione di lavoro

Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

Recentemente l’art. 32, comma 6 del D.lgs. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro e della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto l’abrogazione dell’art. 54 – a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 8, comma 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – e la modificazione dell’art. 56 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124.

A seguito dell’approvazione di tale decreto, il datore di lavoro, comunque tenuto, ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico, a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali, non avrà più alcun obbligo di comunicare l’accadimento di tali eventi all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Le modifiche apportate dall’art. 32 del D.lgs. 69/2013, comportano, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmetta telematicamente – mediante il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) – ai soggetti di cui all’art. 56, comma 1, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. L’inchiesta di cui è investita la Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi del comma 2 del citato art. 56, viene aperta solo ad iniziativa del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL.

Le modalità di comunicazione previste dalle enunciate disposizioni, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 8, comma 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

È infortunio sul lavoro anche il così detto “infortunio in itinere”, cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.