Il Tribunale di Rovigo, sezione lavoro, ha condannato due volte il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’utilizzo reiterato di contratti a tempo determinato nella scuola. Le sentenze riguardano due educatori precari dell’Educandato statale San Benedetto di Montagnana, impiegati per diversi anni consecutivi con incarichi annuali su posti vacanti.
Ai due lavoratori è stato riconosciuto un risarcimento pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione, per una somma di circa 8.000 euro ciascuno, oltre agli interessi. Il Ministero dovrà inoltre sostenere le spese legali. I procedimenti sono stati seguiti dall’avvocato Edoardo Stoppa.
Contratti rinnovati ogni anno
Le due vicende professionali presentavano caratteristiche simili. I rapporti venivano rinnovati a ogni inizio di anno scolastico, con scadenza fissata al 31 agosto dell’anno successivo. Gli educatori svolgono attività di accompagnamento degli studenti convittori nello studio e nella vita quotidiana all’interno del collegio.
Nel primo procedimento, definito con la sentenza n. 126/2026, un educatore ha lavorato per cinque anni scolastici consecutivi, dal 2021/2022 al 2025/2026. Nel secondo caso, oggetto della sentenza n. 167/2026, un’educatrice ha sottoscritto quattro contratti annuali consecutivi, dal 2022/2023 al 2025/2026.
In entrambi i casi, l’attività è stata svolta nello stesso istituto e con le medesime mansioni. Le assunzioni, secondo quanto ricostruito nei procedimenti, non erano legate alla sostituzione temporanea di personale assente, ma alla copertura di esigenze ordinarie dell’istituzione scolastica.
La giudice del lavoro Costanza Spagnesi ha rilevato che il Ministero aveva risposto a un’esigenza lavorativa istituzionale ordinaria e stabile, non eccezionale né temporanea. Per il Tribunale, la successione dei contratti ha comportato il superamento del limite di 36 mesi previsto dalla normativa europea sul lavoro a tempo determinato.
Il contesto del precariato scolastico
Le pronunce hanno inoltre respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal Ministero, riconoscendo ai due lavoratori il diritto al risarcimento. Le decisioni si inseriscono nel più ampio contenzioso relativo all’utilizzo di personale precario su posti che risultano strutturalmente necessari.
Secondo quanto riferito dallo studio legale che ha seguito i procedimenti, il 14 ottobre il Tribunale di Imperia ha riconosciuto risarcimenti di otto e sei mensilità in due cause riguardanti educatrici di convitto. Viene inoltre richiamata l’ordinanza n. 25597/2026 della Corte di Cassazione sull’estensione della Carta del docente agli educatori.
Il decreto-legge n. 131/2024 prevede, nei casi contemplati, risarcimenti compresi tra quattro e 24 mensilità. La quantificazione viene stabilita in base alle circostanze del singolo caso, tra cui la durata della successione dei contratti e le caratteristiche dell’impiego. Ogni posizione deve quindi essere valutata sulla base dei requisiti previsti dalla legge.