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Cessione del quinto, le nuove regole INPS per i pensionati

Dal modulo AP107 alle trattenute: tempi, limiti e casi di sospensione secondo la circolare 109 del 2 novembre 2026.

Con la circolare n. 109 del 2 novembre 2026, la Direzione Centrale Pensioni dell’INPS ha riunito le istruzioni sulla gestione dei finanziamenti rimborsati attraverso trattenute sulla pensione. Le indicazioni riguardano sia la cessione fino a un quinto del trattamento pensionistico, richiesta da pensionati del settore pubblico e privato, sia la prosecuzione sulla pensione della cessione del quinto dello stipendio sottoscritta durante l’attività lavorativa.

L’INPS opera come terzo debitore ceduto: trattiene la rata e la versa alla banca o alla società finanziaria, senza però essere parte del contratto. Restano quindi a carico dell’intermediario la valutazione del merito creditizio e la gestione delle eventuali controversie con il pensionato. La disciplina si basa sul D.P.R. n. 180 del 1950, sulle successive norme di estensione ai pensionati e sul decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 313 del 2006.

Durata, importo e prestazioni ammesse

Il finanziamento può avere una durata compresa tra uno e dieci anni. La rata non può superare un quinto della pensione disponibile, nel rispetto della salvaguardia del trattamento minimo. Sono cedibili le prestazioni previdenziali, tra cui le pensioni di vecchiaia, anticipate e ai superstiti, gli assegni ordinari di invalidità e le pensioni di inabilità. Restano escluse le prestazioni assistenziali, come assegno sociale, assegno di invalidità civile e APE sociale.

Non è possibile avere più cessioni contemporaneamente sulla stessa pensione. Il rinnovo può essere richiesto dopo i due quinti della durata iniziale: trascorrono quindi due anni per un piano quinquennale e quattro anni per uno decennale. I tassi devono rispettare la soglia antiusura prevista dalla legge n. 108 del 1996; per le società convenzionate si applicano limiti più contenuti, aggiornati ogni trimestre. La traslazione sulla pensione non riguarda invece le delegazioni di pagamento sullo stipendio né i casi in cui l’assicurazione sia subentrata nel credito per una cessazione del rapporto di lavoro diversa dal pensionamento.

Dalla richiesta alle trattenute

La procedura comincia con la comunicazione di cedibilità, che indica la rata massima sostenibile. Il pensionato deve richiederla alla struttura INPS competente tramite il modulo AP107 e consegnarla alla banca o alla finanziaria. Per le società convenzionate, la richiesta può essere presentata direttamente all’intermediario, previo consenso al trattamento dei dati. Le società convenzionate devono inoltre verificare l’IBAN attraverso il servizio telematico dell’INPS.

Dopo la firma, il contratto viene notificato all’Istituto via PEC dalle società accreditate oppure tramite procedura telematica dalle società convenzionate. La struttura territoriale conclude l’istruttoria entro 30 giorni, verificando requisiti, priorità, pignoramenti, altri vincoli e capienza della pensione. Se l’esito è positivo, valida il piano di ammortamento e rilascia la lettera di benestare, consultabile in MyINPS nella sezione Cedolino. In caso di irregolarità non sanate, il piano viene rigettato.

Gli effetti giuridici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla notifica, mentre le trattenute possono iniziare entro il terzo mese. Nei rinnovi, la procedura considera la decorrenza economica e non produce più rate arretrate. Se la pensione non è capiente, la trattenuta può essere ridotta o azzerata. Le rate non trattenute possono essere recuperate tramite accodamento per un massimo di 18 mesi, ma solo se previsto dal contratto e accettato da pensionato, società e assicurazione.

Il piano termina con l’ultima rata o con l’estinzione anticipata. Un rimborso parziale comporta la rimodulazione del piano. Le trattenute possono essere sospese solo nei casi previsti dalla legge o da provvedimenti d’urgenza. Se il pensionato presenta denuncia o querela, l’INPS può sospendere cautelativamente i versamenti alla società e accantonare le somme; il semplice reclamo non è sufficiente. In caso di decesso, l’Istituto interrompe le trattenute e informa la società per l’attivazione della copertura assicurativa. L’apertura di una procedura di crisi o sovraindebitamento non blocca automaticamente il piano: l’INPS applica quanto disposto dal giudice.