Chi riceve in dono azioni, obbligazioni o quote societarie subentra nella posizione fiscale del donante. In caso di successiva vendita, la plusvalenza viene calcolata assumendo come riferimento il costo storico sostenuto dal donante, non il valore indicato nell’atto di liberalità.
A questa regola generale si aggiunge una disposizione antielusiva introdotta nel 2001. Se i titoli vengono ceduti entro cinque anni dalla donazione, l’imposta sostitutiva deve essere determinata come se il trasferimento gratuito non fosse mai avvenuto. La previsione riguarda anche chi riceve a sua volta i beni senza corrispettivo dal primo donatario.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
La norma era stata considerata da parte degli operatori come superata, anche perché era nata quando l’imposta sulle successioni e donazioni era stata soppressa e le aliquote sulle partecipazioni qualificate e non qualificate erano diverse. Nel 2026, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate l’ha applicata in due risposte a interpello, confermandone l’operatività.
Nella risposta n. 17 del 23 gennaio 2026, l’amministrazione ha esaminato il caso di una società immobiliare italiana, le cui quote erano state trasferite dalla madre ai due figli attraverso un trust con trustee svizzero. La distribuzione della nuda proprietà ai beneficiari era avvenuta nel 2022 in esenzione dall’imposta di donazione.
L’Agenzia ha chiarito che la regola si applica alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria soggetti all’imposta sostitutiva del 26 per cento. Sono comprese anche le quote di S.r.l. e la cessione della sola nuda proprietà. Il beneficiario deve calcolare il reddito con gli stessi criteri che avrebbe seguito il donante, pagando l’imposta come se fosse stato quest’ultimo a vendere.
Nel caso esaminato, i cinque anni non sono stati fatti decorrere dall’apporto dei beni al trust, risalente al 2020. Il trust è stato infatti considerato interposto rispetto alla madre, che avrebbe mantenuto un’influenza rilevante sulla gestione. Il termine è quindi partito dal trasferimento formale ai figli nel 2022. L’Agenzia ha inoltre escluso la disapplicazione della norma e ha ritenuto imponibile in Italia la plusvalenza maturata fino a quel momento, come se la vendita fosse stata effettuata dalla madre residente.
Con la risposta n. 152 del 31 luglio 2026, l’amministrazione è tornata sul tema in relazione a partecipazioni donate in esenzione dall’imposta di donazione, ricomprendendo l’eventuale cessione a terzi di una quota di minoranza entro cinque anni dall’ultima donazione.
I dubbi ancora aperti
La conferma della norma produce effetti soprattutto quando donante e donatario hanno residenze fiscali diverse o quando il beneficiario dispone di minusvalenze proprie. Non è ancora chiarito se queste perdite possano essere compensate quando la vendita viene fiscalmente considerata come effettuata dal donante.
Restano dubbi anche sulle quote di fondi comuni ed ETF. Per questi strumenti, infatti, i proventi positivi rientrano tra i redditi di capitale, mentre le perdite sono redditi diversi. I documenti esaminati non chiariscono se e in quale misura la disposizione si applichi a tali fattispecie.
Dal 1° gennaio 2027 la regola confluirà nell’articolo 305 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026. Il testo mantiene il meccanismo antielusivo, ma elimina il riferimento allo scomputo delle imposte eventualmente pagate sull’atto secondo la legge n. 383 del 2001. Non è inoltre definito se il conferimento in società delle partecipazioni ricevute in dono costituisca una cessione ai fini della disposizione.