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Depositi doganali, stretta Ue sulle vendite online

Dal 1° luglio 2028 accesso riservato a operatori IOSS certificati, con nuovi vincoli su imballaggi, controlli e valore delle merci.

Il nuovo Codice doganale dell’Unione introduce regole specifiche per i depositi doganali privati utilizzati nelle vendite a distanza. Il Regolamento (UE) 2026/2108 stabilisce quali operatori possono ricorrere a questo regime e quali requisiti devono rispettare le merci immagazzinate prima della conclusione dell’acquisto online.

La disciplina è contenuta soprattutto nell’articolo 145 e rientra nella riforma europea volta a rafforzare e uniformare i controlli sui flussi di prodotti importati attraverso l’e-commerce. Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 settembre 2026, ma le disposizioni sulle vendite a distanza saranno applicabili dal 1° luglio 2028.

Accesso riservato agli operatori certificati

Potranno immagazzinare e gestire le merci in un deposito doganale privato, prima della vendita, gli importatori per le vendite a distanza che abbiano scelto il regime IOSS e possiedano lo status di operatore economico di fiducia e certificato, il cosiddetto Trust and Check trader. La stessa possibilità è prevista per i loro rappresentanti indiretti, purché siano in possesso del medesimo status.

La definizione di importatore per le vendite a distanza comprende sia chi fornisce i beni sia il soggetto che facilita l’operazione. La norma può quindi riguardare anche le piattaforme digitali, la cui posizione dovrà essere valutata in base al ruolo svolto concretamente nella vendita. Il regime IOSS è il sistema previsto per dichiarare e versare l’Iva sulle vendite a distanza di beni importati, secondo le condizioni stabilite dalla normativa europea.

Requisiti per merci e controlli

Le merci dovranno rispettare le norme applicabili per l’immissione in libera pratica. Dovranno inoltre essere collocate in imballaggi collettivi contenenti prodotti simili, prima della preparazione delle singole spedizioni destinate ai consumatori. L’obiettivo è consentire una gestione aggregata delle scorte fino al momento in cui viene conclusa la vendita.

Un ulteriore requisito riguarda le quantità introdotte nel territorio doganale dell’Unione, che dovranno essere compatibili con lo svolgimento di controlli efficaci. Non è previsto un limite uniforme per tutti gli operatori: le autorità dovranno considerare anche le dimensioni dell’impresa che effettua le vendite dal deposito.

Le verifiche potranno essere effettuate sia prima dell’ingresso delle merci nel regime sia durante il periodo di magazzinaggio. Per questo gli operatori dovranno assicurare la tracciabilità delle scorte, conservare la documentazione sui prodotti e organizzare ricevimento e stoccaggio in modo da consentire i controlli delle autorità doganali e degli altri organismi competenti. La Commissione europea dovrà definire con ulteriori atti le condizioni per le autorizzazioni e le procedure applicabili.

La riforma interviene anche sul valore doganale. Per i beni acquistati attraverso vendite a distanza, l’articolo 175 stabilisce che il valore di transazione sia determinato sulla base della vendita online. La stessa regola vale quando l’acquisto avviene mentre i prodotti si trovano già in deposito doganale, dopo essere stati introdotti nell’Unione. Marketplace, venditori e operatori logistici dovranno quindi verificare in anticipo requisiti, documentazione, imballaggi, tracciabilità e procedure per la determinazione del valore delle merci.