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Cassazione: royalties in dogana solo con una condizione di vendita

L’obbligo di versare i diritti va accertato esaminando i contratti e l’eventuale potere del titolare sul produttore.

Con l’ordinanza 25168/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che le royalties possono essere incluse nel valore in dogana delle merci importate soltanto quando il loro pagamento costituisce, in concreto, una condizione della vendita. Non è quindi sufficiente che il titolare di un marchio svolga controlli sulla qualità dei prodotti realizzati da un’impresa terza.

La vicenda nasce dal ricorso di una società importatrice contro un accertamento e un atto di irrogazione di sanzioni emessi dall’amministrazione doganale. L’ufficio contestava la mancata inclusione, nel valore dichiarato delle merci, dei diritti di licenza corrisposti alla titolare del marchio. I giudici tributari di merito avevano escluso l’obbligo, ritenendo autonomi il rapporto tra licenziante e licenziataria e quello tra quest’ultima e il produttore.

Secondo la disciplina dell’Unione europea, il valore in dogana è normalmente quello di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare, eventualmente adeguato con alcune componenti. Tra queste rientrano royalties e corrispettivi di distribuzione quando si riferiscono alle merci importate, non sono già compresi nel prezzo e l’acquirente è tenuto a pagarli, direttamente o indirettamente, come condizione per l’acquisto.

La verifica deve essere concreta

L’articolo 136 del regolamento di esecuzione del Codice doganale dell’Unione considera il pagamento una condizione della vendita, tra gli altri casi, quando il venditore o una persona a esso collegata lo richiede, quando serve ad adempiere a un obbligo contrattuale del venditore oppure quando le merci non possono essere acquistate senza versare i diritti al licenziante. Il metodo di calcolo della royalty non è decisivo: conta il motivo per cui viene pagata e ciò che il licenziatario riceve in cambio.

La verifica deve essere condotta caso per caso, esaminando tutte le circostanze dell’operazione e il contenuto dei contratti di licenza e di vendita. La condizione può essere esplicita, ma anche implicita. Rileva, in particolare, stabilire se il venditore sarebbe disposto a concludere la cessione senza il pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza, anche quando quest’ultimo viene versato a un soggetto diverso dal venditore.

Nel procedimento esaminato, la Corte ha escluso che il semplice presidio di qualità fosse sufficiente a dimostrare un potere di controllo o di orientamento della licenziante sul produttore. Clausole di questo tipo possono infatti essere finalizzate soltanto a proteggere la reputazione del titolare del marchio, senza incidere sull’attività produttiva.

Il rinvio al giudice di merito

La Cassazione ha però censurato la motivazione dei giudici tributari, che avevano dato per acquisita l’autonomia dei rapporti senza confrontare le singole clausole contrattuali con gli elementi utili a individuare un controllo effettivo. Tra gli indicatori possono rientrare la scelta del produttore, le limitazioni alla commercializzazione, il controllo sui metodi produttivi, sui fornitori, sulla logistica o sui prezzi, oltre alla possibilità di esaminare la contabilità.

Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio. Il giudice di merito dovrà verificare nuovamente, sulla base dei contratti e dei rapporti tra licenziante, licenziataria e produttore, se esista un potere di costrizione o orientamento tale da rendere il pagamento delle royalties una condizione della vendita e da giustificarne l’inclusione nel valore in dogana.