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Pacchi importati, la tassa Ue da 2 euro scatta il 1° novembre

Il prelievo sarà calcolato per voce dichiarata; l’onere nazionale per invio partirà invece a dicembre

Dal 1° novembre 2026 entrerà in vigore in tutta l’Unione europea la nuova Union Handling Fee, un contributo di 2 euro per articolo doganale sulle vendite a distanza di beni importati. La Commissione europea ha pubblicato una guida aggiornata per chiarire il funzionamento della tassa e il rapporto con il dazio temporaneo di 3 euro già applicato dal 1° luglio.

Il documento è stato diffuso il 7 ottobre dalla Direzione generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione europea, nella versione del 5 ottobre. Le indicazioni riguardano l’individuazione delle merci soggette ai prelievi, il calcolo degli importi, gli obblighi dei dichiaranti, le garanzie, i rimborsi e il trattamento ai fini dell’Iva.

Come funzionano i due prelievi europei

Il dazio temporaneo di 3 euro è stato introdotto dopo l’eliminazione della franchigia doganale per le spedizioni con valore intrinseco non superiore a 150 euro, prevista dalla normativa precedente. Si applica fino al 1° luglio 2028 alle spedizioni fino a 150 euro che rientrano nelle condizioni stabilite, comprese alcune importazioni effettuate con il regime IOSS e determinate spedizioni postali.

La nuova tassa UHF è invece prevista dall’articolo 20 del regolamento che istituisce il nuovo Codice doganale dell’Unione. A differenza del dazio, non è limitata alle spedizioni sotto i 150 euro: riguarda le merci vendute a distanza e importate nell’Ue anche quando hanno un valore superiore. Il contributo è destinato a coprire i costi delle autorità doganali per la gestione delle richieste di immissione in libera pratica e viene indicato come permanente e non rimborsabile.

Quando entrambe le misure si applicano, per le spedizioni fino a 150 euro l’onere ammonta a 5 euro per articolo doganale, oltre all’eventuale Iva. Il termine articolo non coincide necessariamente con il singolo prodotto fisico nel pacco: il calcolo considera la voce merceologica della dichiarazione, in base alla classificazione tariffaria, alla descrizione e, quando richiesto, all’origine delle merci.

In concreto, i prelievi sono calcolati per ciascuna riga della dichiarazione doganale. Una spedizione da 100 euro con due voci merceologiche soggette a entrambe le misure comporta 6 euro di dazio e 4 euro di UHF, per un totale di 10 euro. Dal 1° novembre sarà inoltre necessario utilizzare il codice TARIC Y126 nelle dichiarazioni H1, H6 e H7 interessate dalla tassa. Per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni fino a 150 euro saranno richiesti anche specifici identificativi dei prodotti.

Il contributo italiano slitta a dicembre

La tassa europea va distinta dal contributo amministrativo previsto in Italia dalla legge di Bilancio 2026. Si tratta di 2 euro per spedizione proveniente da Paesi extra-Ue, con valore dichiarato non superiore a 150 euro. L’applicazione, inizialmente fissata al 1° ottobre, è stata rinviata al 1° dicembre 2026 dal decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162. Il differimento è stato confermato dall’Agenzia delle Dogane con un comunicato del 23 settembre.

I due contributi hanno quindi caratteristiche diverse: quello europeo si calcola per articolo doganale, mentre quello italiano è previsto per spedizione. Resta da chiarire se e in quali casi possano essere cumulati. La guida della Commissione precisa infine che l’importo della UHF è stabilito da un regolamento delegato e che la data prevista per l’applicazione è il 1° novembre 2026.