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Assegno unico, il 50% spetta anche al genitore separato

La disciplina dell’Inps prevede la corresponsione paritaria, salvo affidamento esclusivo o diverse condizioni riconosciute

Assegno unico, il 50% spetta anche al genitore separato

L’assegno unico universale è il sostegno economico riconosciuto dall’Inps per ogni figlio a carico, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni. Per i figli con disabilità non sono previsti limiti di età. Il beneficio è collegato all’Isee del nucleo familiare e all’età dei figli, con importi e maggiorazioni variabili in base alla situazione economica e familiare.

Quando i genitori non convivono, la prestazione viene normalmente suddivisa in parti uguali tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. La richiesta può essere presentata da uno dei due, ma l’altro può accedere alla domanda con le proprie credenziali e indicare le modalità per ricevere direttamente la propria quota. In caso di affidamento esclusivo, il richiedente può chiedere il pagamento del 100 per cento dell’importo, secondo le condizioni previste.

Importi, requisiti e domanda

La quota mensile per ciascun figlio minorenne, secondo gli importi riportati nel testo, varia da 203,80 euro per gli Isee più bassi a 58,30 euro in assenza di Isee o per valori pari o superiori alla soglia massima indicata. Sono previste maggiorazioni per i figli con meno di un anno, per i nuclei numerosi, per i figli disabili, per le madri under 21 e quando entrambi i genitori producono reddito da lavoro.

Il beneficio riguarda cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea e alcune categorie di cittadini extraeuropei titolari di specifici permessi di soggiorno. Sono inoltre richiesti la residenza e il domicilio in Italia, il pagamento dell’Irpef nel Paese e, in alternativa, almeno due anni di residenza, anche non continuativi, oppure un contratto di lavoro di durata almeno semestrale. L’accredito può avvenire su conto corrente, libretto o carta dotata di Iban, oppure tramite bonifico domiciliato.

La domanda viene presentata con riferimento alle mensilità comprese tra marzo e febbraio dell’anno successivo. Per le richieste inoltrate entro il 30 giugno, il pagamento decorre da marzo con il riconoscimento degli arretrati; per quelle successive, parte dal mese seguente alla presentazione. Il pagamento della quota destinata al secondo genitore decorre dal mese successivo alla comunicazione all’Inps della scelta di accredito.

Il nodo della ripartizione tra i genitori

Il testo richiama anche l’abolizione delle detrazioni Irpef per i figli a carico con meno di 21 anni, collegata all’introduzione della misura. Secondo l’Associazione Genitori Separati per la Tutela dei Minori, questo cambiamento avrebbe inciso soprattutto sulla disponibilità economica del genitore non collocatario, spesso il padre, e renderebbe necessario considerare la quota ricevuta nel complessivo equilibrio dei contributi familiari.

L’associazione sostiene che possano verificarsi casi di mancata corresponsione della quota o di pagamento dell’intero importo a un solo genitore. Nel testo viene citato, a titolo esemplificativo, un caso affrontato presso la sede Inps di Fano, riguardante una persona trasferita da Aosta. Si tratta di rilievi e valutazioni dell’organizzazione, che chiede maggiore trasparenza nell’accesso alle informazioni e la correzione di eventuali errori nell’erogazione.

Tra le richieste indicate figurano la verifica delle condizioni economiche di entrambi i genitori, l’eventuale accertamento di redditi non dichiarati e una valutazione più equilibrata degli obblighi di mantenimento. L’associazione invita inoltre i genitori separati a far valere i propri diritti nelle sedi competenti, anche attraverso l’assistenza legale, quando ritengano che la ripartizione della prestazione non rispetti le regole previste.