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TFR, nuovo codice T3 per le scelte dei neoassunti in Uniemens

Le indicazioni INPS riguardano flussi mensili, Fondo di Tesoreria e quote arretrate.

Con il messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026, l’INPS ha completato le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens relativo alla destinazione del trattamento di fine rapporto dei lavoratori del settore privato assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026. La novità principale è l’introduzione del valore T3, da utilizzare per segnalare la scelta espressa dal lavoratore attraverso il modulo TFR3.

Le indicazioni riguardano sia la destinazione del TFR alla previdenza complementare sia il mantenimento delle somme in azienda, con il conseguente versamento al Fondo di Tesoreria INPS quando il datore di lavoro supera la soglia dimensionale prevista. Le nuove regole completano quelle già diffuse nei mesi scorsi sulla gestione del Fondo e sulla regolarizzazione delle quote arretrate.

Le regole per i nuovi assunti

Dal 1° luglio 2026, i lavoratori di prima assunzione aderiscono automaticamente alla previdenza complementare. Entro sessanta giorni possono tuttavia rinunciare, scegliere un’altra forma pensionistica oppure decidere di mantenere il TFR in azienda. Le opzioni devono essere raccolte tramite il modulo TFR3, adottato con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026.

Quando il TFR resta in azienda, le quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria se il datore di lavoro supera la soglia calcolata sulla media dei dipendenti dell’anno solare precedente. Il limite è fissato a 60 addetti nel 2026 e nel 2027, scende a 50 addetti dal 2028 al 2031 e a 40 addetti dal 2032. Per i lavoratori non assunti per la prima volta non è prevista la facoltà di rinuncia: chi è già iscritto a una forma pensionistica può indicare entro sessanta giorni quella a cui destinare il TFR; in assenza di scelta, opera l’adesione automatica.

Indicazioni per i flussi e quote arretrate

A partire dalle denunce relative alla competenza di luglio 2026, il valore T3 deve essere inserito nell’elemento <TipoScelta> di <GestioneTfr>, all’interno di <DestinazioneTFR>. Il codice identifica la scelta esplicita effettuata con il modulo TFR3 dai lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026. Per i flussi già trasmessi, relativi alle mensilità comprese tra luglio 2026 e la data del messaggio, l’elemento <DataScelta> può riportare una data precedente alla mensilità corrente.

I datori di lavoro che superano la soglia devono richiedere il codice di autorizzazione 1R per le posizioni della gestione DM, presentare la dichiarazione con il modello SC34 e versare le quote entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga. La quota mensile è pari al 7,41% della retribuzione utile ai fini del TFR, al netto del contributo dello 0,50%.

Le somme maturate tra l’assunzione e la scelta definitiva, quando la destinazione non è ancora stabilita, sono trattate come competenze arretrate. Per il versamento al Fondo di Tesoreria si utilizza il codice causale CF05, da indicare nell’elemento <TipoImpPregCMT> del percorso relativo agli importi pregressi. Se la regolarizzazione avviene entro il mese successivo alla scelta, non sono dovuti sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive. In caso di denuncia oltre tale termine, si utilizza il codice CF02 e si aggiunge CF11 per la maggiorazione dovuta.