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Gasolio, accisa ridotta: il prezzo può scendere in ritardo

Le aliquote cambiano tra settembre e ottobre: le scorte già tassate possono rallentare il beneficio per gli automobilisti.

Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 interviene ancora sulle accise dei prodotti energetici, nel quadro delle misure temporanee adottate per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi dei carburanti. Per il gasolio impiegato come carburante, l’aliquota viene fissata a 572,90 euro per 1.000 litri dal 18 al 25 settembre e a 622,90 euro per 1.000 litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026.

La prima aliquota si applica, alle condizioni previste dal decreto, anche a determinati gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idro-trattamento e al biodiesel immesso in consumo tal quale. L’intervento rientra nel meccanismo delle cosiddette accise mobili, che consente di modulare il prelievo sui carburanti in presenza di particolari condizioni di prezzo. L’obiettivo è trasferire almeno in parte ai consumatori il beneficio derivante dal maggior gettito IVA legato al rincaro dei prodotti energetici.

Quando si applica l’imposta

L’accisa è un’imposta indiretta che grava, tra gli altri prodotti, su benzina, gasolio e GPL. Produzione, trasformazione, detenzione e movimentazione possono avvenire in regime sospensivo: l’imposta non è ancora esigibile, ma viene differita fino al momento dell’immissione in consumo.

È in quella fase che nasce l’obbligazione tributaria e l’accisa viene calcolata applicando l’aliquota in vigore alla quantità di prodotto interessata. Di conseguenza, un quantitativo immesso in consumo prima della modifica sconta la precedente aliquota, mentre quello immesso successivamente è soggetto alla nuova. In via generale, il successivo cambio dell’aliquota non comporta la riliquidazione dell’imposta già assolta.

La riduzione opera quindi per le nuove immissioni in consumo, ma non cancella il diverso carico fiscale già incorporato nei prodotti entrati in precedenza nella filiera. Il gasolio acquistato con l’aliquota maggiore può restare nei depositi commerciali o presso gli impianti di distribuzione anche dopo l’entrata in vigore della nuova misura. Si produce così un effetto a onda lunga: la norma cambia subito, mentre la sua ricaduta economica dipende dallo smaltimento progressivo delle giacenze.

Effetti sui prezzi e sui conti pubblici

Il passaggio da 622,90 a 572,90 euro per 1.000 litri equivale a una riduzione di 50 euro per 1.000 litri, cioè 5 centesimi al litro, al netto degli effetti dell’IVA. Tuttavia, il minor prelievo potrebbe non riflettersi immediatamente sul prezzo alla pompa: nei primi giorni i distributori potrebbero vendere carburante già acquistato e immesso in consumo quando era applicata l’aliquota più elevata.

Ne deriva una possibile distanza temporale tra la riduzione dell’accisa e quella del prezzo finale. La trasmissione del beneficio dipende dalla rotazione delle scorte e dalle altre componenti del prezzo del carburante. L’effetto può risultare più limitato quando l’aliquota ridotta resta in vigore soltanto per pochi giorni.

La misura incide anche sulla finanza pubblica, perché la riduzione dell’accisa determina una minore entrata per l’Erario, da coprire secondo le disposizioni finanziarie del decreto, in particolare attraverso il maggior gettito IVA. Gli operatori devono inoltre aggiornare sistemi contabili, procedure interne e meccanismi di determinazione dei prezzi, distinguendo i quantitativi in base all’aliquota effettivamente assolta.