Quando una pensione viene pagata senza che ne sussistano i requisiti, l’INPS può chiedere la restituzione delle somme. Esiste però una disciplina speciale che, in determinate circostanze, tutela l’affidamento del pensionato e rende irripetibile l’indebito. A chiarire il confine tra errore dell’ente e responsabilità del beneficiario è la sentenza della Corte di Cassazione del 9 settembre 2026, n. 25154.
Il caso della ripresa dell’attività
La vicenda riguarda un lavoratore che percepiva un assegno di invalidità, in scadenza il 30 giugno 2011, e che aveva presentato domanda per una pensione di anzianità. Nella richiesta aveva dichiarato di aver cessato l’attività lavorativa dal 30 aprile 2011, chiedendo la decorrenza del nuovo trattamento dal 1° giugno dello stesso anno.
Il 3 giugno 2011, tuttavia, l’interessato aveva ripreso a lavorare senza informare l’INPS. La pensione era stata poi erogata dal 1° luglio 2011, quando il beneficiario svolgeva già un’attività lavorativa e non possedeva quindi il requisito della cessazione del rapporto. Dopo aver rilevato la situazione, l’Istituto aveva chiesto la restituzione degli importi pagati dal 1° luglio 2011 al 20 luglio 2016.
La richiesta era stata accolta sia in primo grado sia in appello dalla Corte territoriale di Milano. Il pensionato aveva sostenuto che il comportamento dell’INPS avesse generato un affidamento legittimo e che l’Istituto disponesse comunque delle informazioni sull’attività lavorativa attraverso i modelli UNILAV trasmessi dal datore di lavoro.
Le condizioni per non restituire le somme
La Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che l’irripetibilità dell’indebito pensionistico richiede la presenza contemporanea di quattro condizioni: un provvedimento definitivo, la sua comunicazione formale all’interessato, un errore imputabile all’ente erogatore e l’assenza di dolo da parte del beneficiario. In quest’ultimo requisito rientra anche l’omessa o incompleta segnalazione di fatti rilevanti.
Se manca anche una sola di queste condizioni, torna ad applicarsi la regola generale prevista dall’articolo 2033 del Codice civile, secondo cui chi riceve una somma non dovuta deve restituirla. Nel caso esaminato, i giudici hanno escluso che l’errore fosse imputabile all’INPS: l’obbligo dell’ente consiste nel verificare i dati dichiarati al momento della domanda, ma non comprende un controllo continuo sulla permanenza dei requisiti.
Secondo la Corte, quindi, il pensionato deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento della propria situazione lavorativa, anche quando ritenga che il dato non sia rilevante. La trasmissione del modello UNILAV da parte del datore di lavoro, effettuata per finalità differenti, non sostituisce l’obbligo informativo diretto dell’interessato. L’INPS ha così ottenuto la conferma del diritto a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
In termini semplici, la protezione opera quando il pagamento errato dipende dall’ente e il pensionato non ha omesso informazioni né agito con dolo. In questa vicenda, invece, la ripresa dell’attività non era stata comunicata: per questo la regola di favore non è stata applicata e gli importi devono essere restituiti.