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Modello 770/2026, cosa cambia per i quadri ST e SX

Scadenza al 2 novembre e nuove regole per sostituti e crediti

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, con il provvedimento del direttore n. 72221 del 27 febbraio 2026. La dichiarazione deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare ritenute operate, versamenti, compensazioni e crediti.

La trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade infatti di sabato ed è seguito dalla festività del 1° novembre: si applica quindi la proroga al primo giorno feriale successivo. La struttura della dichiarazione resta sostanzialmente invariata e consente di inviare separatamente, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX relativi alle diverse categorie di ritenute.

Le novità del quadro ST

Tra gli aggiornamenti principali figura l’indicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La misura è prevista dalla legge n. 207/2024. Per i versamenti, le istruzioni richiamano i codici tributo 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E.

Nel quadro ST devono inoltre essere riportati i riversamenti effettuati quando, in sede di conguaglio, viene recuperata in tutto o in parte la somma non imponibile riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. In questo caso, i versamenti relativi al credito recuperato sono indicati con i codici tributo 1704 e 175E.

Un’ulteriore modifica riguarda il punto 10, riservato alle note, dove debutta il codice V. Il codice si applica ai versamenti relativi a ritenute e trattenute sulle addizionali regionali e comunali operate tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025 da sostituti con sede o immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità dopo gli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025 nell’area dei Campi Flegrei. I versamenti sospesi dovevano essere effettuati entro il 10 dicembre 2025, senza sanzioni e interessi.

Il nuovo rigo SX50

Nel quadro SX viene introdotto il rigo SX50, riservato ai sostituti che nel 2025 hanno riconosciuto la somma non imponibile prevista dalla legge n. 207/2024. Il rigo ricostruisce la gestione del credito maturato, distinguendo le somme riconosciute, quelle recuperate, gli importi ancora da recuperare e il credito utilizzato in compensazione.

La colonna 2 espone il credito maturato nel 2025 al lordo delle somme recuperate o da recuperare. La colonna 3 riguarda il credito relativo alle somme recuperate in sede di conguaglio, da indicare come riversamento nel quadro ST con i codici 1704 e 175E. La colonna 4 è destinata agli importi che dovranno essere recuperati dopo le operazioni di conguaglio.

La colonna 6 indica il credito utilizzato in compensazione tramite F24 fino al 16 marzo 2026, mentre la colonna 7 riporta quello residuo utilizzabile successivamente. Quest’ultimo valore si calcola sottraendo la colonna 6 dalla colonna 2 e non coincide quindi automaticamente con gli importi delle colonne 3 e 4. Per i sostituti d’imposta sarà necessario verificare la coerenza tra somme riconosciute, recuperi, riversamenti e compensazioni.