Il Tribunale di Asti si è pronunciato su due procedimenti riguardanti il rapporto tra congedo parentale e criteri aziendali legati alla presenza sul lavoro. A darne notizia è la Cgil, attraverso una nota nella quale ricostruisce le vicende che hanno coinvolto Poste Italiane S.p.A. e che, secondo il sindacato, hanno portato a riconoscere la natura discriminatoria delle prassi contestate.
Il premio di risultato
Il primo provvedimento è un decreto del 28 luglio 2026, adottato nell’ambito del procedimento speciale antidiscriminatorio previsto dall’articolo 38 del Codice delle pari opportunità. Al centro c’è il premio di risultato e il modo in cui venivano conteggiate le giornate di assenza di una dipendente, madre di una bambina.
Secondo la ricostruzione della Cgil, Poste applicava una riduzione pari a 1/312 del premio per ogni giornata di assenza, senza neutralizzare i periodi di congedo parentale e quelli dovuti alla malattia del figlio. Il giudice del lavoro Giovanni Manzoni avrebbe ritenuto discriminatoria questa condotta, disponendo la cessazione del comportamento contestato e la restituzione delle somme trattenute sui premi 2022 e 2023, compreso il premio straordinario del 2023.
Il provvedimento avrebbe inoltre riconosciuto alla lavoratrice il risarcimento del danno non patrimoniale e le spese di lite. Nella valutazione riferita dal sindacato, il premio non sarebbe una voce legata esclusivamente all’effettiva presenza in servizio, ma avrebbe natura premiale e incentivante. Da qui la contestazione del criterio applicato al congedo parentale. La Cgil riferisce anche che l’elenco delle assenze neutralizzate sarebbe stato definito sulla base di un criterio indicato dall’azienda come pragmatico.
Sul decreto è pendente un’opposizione presentata da Poste Italiane. L’udienza è stata fissata per il 25 novembre 2026 davanti alla giudice Ivana Lo Bello. Secondo quanto comunicato dalla Cgil, il provvedimento è nel frattempo immediatamente esecutivo ed è già stato applicato dalla società.
La graduatoria per la mobilità
Il secondo procedimento riguarda la mobilità nazionale di Poste Italiane. Con sentenza pubblicata il 29 luglio 2026, il Tribunale di Asti avrebbe respinto integralmente l’opposizione della società contro un precedente decreto del 28 gennaio 2026.
La controversia nasceva da una procedura regolata anche da un accordo sindacale del 4 maggio 2021. L’intesa prevedeva l’assegnazione di 15 punti per la presenza in servizio ai dipendenti che non avessero superato quindici giorni di assenza nell’anno precedente. Secondo la ricostruzione sindacale, il congedo parentale non era incluso tra le assenze equiparate alla presenza.
La lavoratrice interessata, madre di due figlie, si era collocata al 28° posto della graduatoria per la provincia di Palermo. Con l’attribuzione dei 15 punti contestati sarebbe salita, secondo la Cgil, al 14° posto, mentre la graduatoria sarebbe poi arrivata fino al 22° posto. La sentenza avrebbe confermato un risarcimento di 39.313,87 euro per il danno patrimoniale e di 5.000 euro per quello non patrimoniale, oltre a 7.377 euro di spese di lite.
Per il sindacato, uno degli aspetti centrali riguarda il fatto che la regola fosse contenuta in un accordo collettivo. Nella ricostruzione della Cgil, il Tribunale avrebbe stabilito che l’esistenza di un’intesa sindacale non è sufficiente a escludere l’applicazione della normativa antidiscriminatoria. Sarebbe stata inoltre respinta l’argomentazione secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura prima di trasferire la famiglia in Sicilia.
I due procedimenti riguardano quindi fattispecie diverse, ma presentano, secondo la Cgil, un elemento comune: l’uso del congedo parentale avrebbe determinato una penalizzazione nei sistemi aziendali di attribuzione di premi o punteggi. Le decisioni, così come ricostruite nella nota sindacale, riportano al centro la tutela della conciliazione tra vita professionale e familiare.