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Cassazione: utili Srl non distribuiti fuori dai contributi INPS

La sentenza chiarisce quando gli accantonamenti aziendali incidono sulla posizione previdenziale del titolare.

Gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata, accantonati a riserva e non distribuiti, non entrano automaticamente nella base imponibile dei contributi dovuti dal socio lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25377 e con altre decisioni dello stesso orientamento, intervenute sul calcolo della contribuzione alla Gestione commercianti.

La vicenda riguarda una socia unica e amministratrice di una Srl, iscritta alla Gestione commercianti perché partecipava abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale. L’INPS aveva richiesto contributi calcolati anche sugli utili realizzati dalla società in alcuni periodi d’imposta, sebbene le somme fossero rimaste accantonate nel bilancio e non fossero state distribuite. La Corte d’Appello di Milano aveva escluso la pretesa, decisione poi confermata dalla Cassazione.

Il reddito deve essere imputato al socio

Secondo i giudici, il riferimento decisivo è contenuto nell’articolo 3-bis del decreto legge n. 384/1992, che collega il contributo annuo degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Non è quindi sufficiente che la società abbia prodotto un utile o che il socio svolga attività lavorativa al suo interno.

Affinché la somma rilevi ai fini previdenziali, deve essere fiscalmente imputata alla persona fisica e dichiarata ai fini IRPEF. Se l’utile resta nella Srl e viene destinato a riserva, continua a essere riconducibile alla società di capitali e non diventa, per questo solo fatto, reddito personale del socio. La Cassazione ha respinto l’argomento dell’INPS secondo cui la mancata distribuzione sarebbe dipesa dalla scelta della socia unica e non avrebbe dovuto sottrarre le somme alla contribuzione.

Il principio vale per gli utili accantonati che non siano attribuiti fiscalmente al socio e per i quali non operi il regime di trasparenza. In assenza di questi presupposti, il reddito prodotto e dichiarato dalla società non può essere trasformato automaticamente in reddito personale ai fini previdenziali. La semplice partecipazione al capitale, inoltre, non determina da sola l’iscrizione alla Gestione commercianti: è necessaria l’effettiva partecipazione al lavoro aziendale secondo i requisiti previsti dalla disciplina.

Il caso della trasparenza fiscale

Una disciplina diversa si applica quando la Srl opta per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR. In questo caso il reddito viene imputato ai soci in base alle rispettive quote, indipendentemente dalla percezione effettiva. L’imputazione fiscale e il conseguente obbligo di dichiarazione ai fini IRPEF possono quindi incidere anche sulla determinazione dei contributi.

La pronuncia si discosta dall’impostazione tradizionalmente riportata nelle indicazioni dell’INPS, secondo cui per i soci lavoratori di Srl la base imponibile comprende la quota del reddito d’impresa attribuibile in relazione alla partecipazione agli utili, a prescindere dalla distribuzione. Per la Cassazione, invece, deve essere rispettato il collegamento tra disciplina tributaria e previdenziale: non può essere assoggettato a contribuzione come reddito del socio ciò che fiscalmente resta reddito della società.

La Corte ha inoltre precisato che spetta all’ente previdenziale dimostrare l’imputazione del reddito al lavoratore e l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione IRPEF. Nel caso esaminato, gli utili risultavano accantonati e non era emersa l’opzione per la trasparenza fiscale. Per questo motivo è stata confermata l’esclusione delle somme dalla base contributiva e il ricorso dell’INPS è stato respinto. Per valutare correttamente l’imponibile occorre esaminare bilanci, delibere sulla destinazione degli utili, regime fiscale della società e dichiarazioni del socio.