Il 30 settembre è il termine ultimo per presentare le domande di rimborso dell’Iva pagata da un’impresa in uno Stato diverso da quello in cui è stabilita. La procedura riguarda gli acquisti effettuati nell’Unione europea ed è disciplinata dalla direttiva 2008/9/CE, recepita in Italia dagli articoli 38-bis1 e 38-bis2 del D.P.R. 633/1972. Per i Paesi extra Ue si applica invece l’articolo 38-ter, generalmente subordinato alla condizione di reciprocità.
Il rimborso diretto è collegato al principio di neutralità dell’imposta: l’operatore non deve restare definitivamente inciso dall’Iva versata all’estero quando gli acquisti sono inerenti ad attività che danno diritto alla detrazione nello Stato di stabilimento. La domanda deve riferirsi a un periodo compreso tra tre mesi e un anno civile e il termine del 30 settembre, previsto dalla normativa europea, è perentorio e non slitta al primo giorno lavorativo successivo se cade in una giornata festiva.
Requisiti e condizioni per la domanda
Tra i presupposti principali c’è il non stabilimento nel Paese del rimborso. Il richiedente non deve avere in quello Stato la sede dell’attività, una stabile organizzazione operativa, il domicilio o la residenza abituale. La semplice identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale non impediscono, invece, l’accesso alla procedura. Il rimborso spetta in proporzione alla percentuale di detrazione applicata, mentre non può essere richiesto da chi svolge esclusivamente attività esenti.
Il richiedente non deve inoltre aver effettuato operazioni attive territorialmente rilevanti nello Stato del rimborso, salvo alcune eccezioni, tra cui i servizi di trasporto non imponibili e le operazioni soggette a inversione contabile. Le cause ostative devono essere verificate con riferimento al periodo indicato nella domanda. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21731 del 25 giugno 2026, ha inoltre riconosciuto il diritto alla procedura anche al soggetto non residente identificato in Italia quando le fatture sono intestate alla partita Iva italiana.
Restano escluse l’Iva indebitamente fatturata e quella relativa a operazioni non imponibili, come alcune cessioni intracomunitarie o all’esportazione. In questi casi, di regola, l’imposta deve essere restituita dal fornitore. La normativa dello Stato interessato può poi prevedere ulteriori limitazioni alla detrazione, ad esempio per le spese di rappresentanza.
Procedura telematica e novità giurisprudenziali
Per gli acquisti effettuati in altri Stati membri, l’istanza viene trasmessa esclusivamente online attraverso il portale dell’Agenzia delle entrate e passa dal Centro operativo di Pescara. L’importo minimo è di 400 euro per le richieste trimestrali e di 50 euro per quelle annuali. L’amministrazione dello Stato del rimborso deve comunicare la decisione entro quattro mesi dalla ricezione; il termine può arrivare a sei o otto mesi se vengono richieste informazioni aggiuntive.
Una sentenza della Corte di giustizia del 12 marzo 2026, causa C-527/24, ha stabilito che un malfunzionamento tecnico non imputabile al contribuente non può determinare automaticamente la perdita del diritto. Nel caso esaminato, un file illeggibile aveva impedito l’esame della domanda: secondo la Corte, l’amministrazione avrebbe dovuto informare il richiedente e consentirgli di correggere il problema, in applicazione dei principi di neutralità, proporzionalità e buona amministrazione.
Nei rapporti con i Paesi extra Ue, la domanda segue invece una procedura cartacea tramite modello 79 e conserva la scadenza del 30 settembre. È richiesta, in via generale, la reciprocità, cioè il riconoscimento di un analogo diritto alle imprese italiane da parte del Paese estero. Una deroga è stata prevista per le imprese extra Ue coinvolte nelle operazioni direttamente inerenti alla 38ª America’s Cup – Napoli 2027. Se, dopo la domanda, cambia la percentuale definitiva di detrazione, il dato aggiornato deve essere comunicato agli Stati interessati, con eventuale restituzione dell’eccedenza o richiesta integrativa.