Con la Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 cambia il criterio per individuare l’inizio della malattia ai fini del riconoscimento dell’indennità economica. L’Istituto supera il precedente orientamento applicativo e amplia la tutela per i lavoratori che non riescono a ottenere la visita medica nella stessa giornata in cui compaiono i sintomi.
La novità riguarda in particolare i casi in cui il certificato viene redatto il giorno successivo alla richiesta o alla manifestazione del malessere, dopo una visita dal medico curante. In queste situazioni, il giorno precedente può essere riconosciuto ai fini della copertura previdenziale anche quando la visita si svolge in ambulatorio, e non soltanto presso il domicilio del paziente.
Come cambia la decorrenza
La disciplina precedente stabiliva, in via generale, che l’evento di malattia decorresse dalla data di rilascio del certificato. Questo elemento incide sul calcolo del periodo di carenza, sui giorni non indennizzati, sulle percentuali di tutela e sul periodo massimo assistibile. L’INPS riconosceva già il giorno precedente al certificato in caso di visita domiciliare, ma solo se il medico compilava correttamente i campi relativi alla data di insorgenza e alla visita presso il domicilio.
Con la nuova circolare viene meno la distinzione tra visita domiciliare e ambulatoriale. L’INPS collega il cambiamento alle trasformazioni dell’assistenza territoriale, tra cui la riduzione dei medici di medicina generale, l’aumento dei carichi di lavoro e la programmazione degli accessi negli studi per limitare l’affollamento nelle sale d’attesa. Secondo l’Istituto, queste condizioni possono impedire una visita nello stesso giorno della richiesta.
Quando il giorno precedente è riconosciuto
La regola si applica dal 4 settembre 2026. Il lavoratore può ottenere la copertura anche per il giorno antecedente al rilascio se il certificato indica correttamente la data effettiva di inizio della malattia nel campo previsto. L’estensione vale sia per le visite a domicilio sia per quelle effettuate nello studio del medico curante.
Il riconoscimento non è automatico. La tutela non opera quando la data di inizio indicata nel certificato è anteriore di più di un giorno rispetto alla sua emissione. Inoltre, l’estensione non si applica se il giorno precedente cade di sabato, domenica o in una festività infrasettimanale. In questi casi il lavoratore può rivolgersi alla continuità assistenziale, cioè alla ex guardia medica, per ottenere una certificazione tempestiva.
Resta quindi essenziale chiedere al medico curante di riportare con precisione la data di effettiva insorgenza della malattia. La regola ordinaria continua a far decorrere l’evento dalla data di redazione del certificato: il riconoscimento del giorno precedente rappresenta un’eccezione, applicabile soltanto nei casi e alle condizioni indicate dalla circolare.