Con la sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze economiche della riqualificazione di una collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato. Il principio stabilito è rilevante per le imprese: quando il giudice accerta che un rapporto formalmente autonomo era in realtà subordinato, al lavoratore spettano le differenze retributive maturate per intero.
La questione riguardava l’applicazione dell’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’articolo 32, comma 5, della legge n. 183/2010, norma collegata alla conversione dei contratti a termine. Secondo la Cassazione, però, la riqualificazione di una collaborazione a progetto priva di un progetto genuino è un fenomeno diverso dalla conversione di un contratto subordinato a tempo determinato. Per questo motivo non può essere applicato il limite risarcitorio forfettario.
Il caso esaminato dai giudici
La vicenda nasce dalla domanda di un collaboratore che aveva lavorato prima con un contratto a progetto e poi con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il lavoratore aveva chiesto di accertare la natura subordinata del rapporto e di ottenere il pagamento delle retribuzioni dovute secondo il corretto inquadramento.
In primo grado, il Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, disponendo il ripristino del rapporto e condannando la società al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la subordinazione, ma aveva ritenuto applicabile l’indennità forfettaria, quantificata in sei mensilità, respingendo la richiesta di pagamento integrale.
Il lavoratore ha quindi impugnato la decisione, contestando l’applicazione dell’indennità al posto del risarcimento pieno. La società, a sua volta, aveva contestato sia la mancata dichiarazione di decadenza dall’azione sia l’accertamento della subordinazione.
La differenza tra conversione e riqualificazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso incidentale dell’azienda. Il regime di decadenza previsto dall’articolo 32, commi 1-4, della legge n. 183/2010, ha ricordato, riguarda i casi di recesso del committente e non si applica quando il rapporto termina per la sua naturale scadenza. È stata inoltre ritenuta inammissibile la contestazione sulla subordinazione, perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
Il punto decisivo riguarda l’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003. La riqualificazione di una collaborazione a progetto priva di un progetto genuino deriva dall’analisi concreta delle modalità con cui l’attività è stata svolta, alla luce dei criteri dell’articolo 2094 del Codice civile. Tra gli elementi valutabili rientrano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, la continuità della prestazione e il coordinamento con l’assetto datoriale.
La conversione, invece, presuppone un contratto che era già subordinato, ma conteneva una clausola di durata nulla. In quel caso viene eliminata la clausola invalida e il rapporto prosegue a tempo indeterminato. Nella riqualificazione, al contrario, il giudice attribuisce al rapporto la corretta natura giuridica sin dall’origine, sulla base del suo concreto svolgimento.
Di conseguenza, il lavoratore riconosciuto come dipendente non è soggetto al tetto dell’indennità forfettaria, ma ha diritto al pieno pagamento delle differenze retributive maturate in base all’inquadramento corretto. La sentenza d’appello è stata cassata sul punto e la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per la nuova quantificazione.
La decisione si inserisce in un contrasto già emerso nella giurisprudenza di legittimità. A sostegno dell’orientamento favorevole all’indennità forfettaria erano state richiamate, tra le altre, le sentenze n. 24100 del 2019, n. 28294 del 2019, n. 5040 del 2020, n. 10157 del 2021 e n. 4211 del 2023. L’indirizzo ora confermato era stato invece sostenuto dalle pronunce n. 18210 e n. 22875 del 2024 e n. 20333 del 2025.
Per le aziende, l’effetto pratico è un aumento del possibile esborso in caso di accertamento giudiziale della subordinazione: non opera un limite massimo collegato all’indennità per la conversione dei contratti a termine e devono essere calcolate le differenze retributive maturate per l’intero periodo riconosciuto.