I componenti negativi di reddito con efficacia pluriennale, come ammortamenti, spese di sviluppo, migliorie su beni di terzi e avviamento, producono effetti fiscali distribuiti su più periodi d’imposta. Il problema riguarda il momento entro il quale l’Amministrazione finanziaria può verificare la legittimità del costo originario e delle quote dedotte negli anni successivi.
La disciplina precedente esponeva imprese e professionisti al rischio dei cosiddetti accertamenti a catena. Ogni quota poteva essere collegata a una diversa dichiarazione dei redditi e, in occasione del controllo di un periodo ancora aperto, l’Ufficio poteva risalire alla documentazione iniziale: contratto, fattura, inerenza della spesa e corretta qualificazione fiscale del bene.
Il precedente della Cassazione
Un macchinario acquistato in un determinato esercizio può essere ammortizzato, per esempio, nell’arco di dieci anni. Allo stesso modo, una spesa edilizia o un investimento immateriale possono incidere sul reddito per più annualità. Secondo l’impostazione tradizionale, la deduzione di ciascuna quota manteneva una propria autonomia rispetto alle altre.
Su questo tema si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021, la Corte ha valorizzato il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, ammettendo la possibilità di contestare la singola quota nell’anno in cui era stata utilizzata. Per i contribuenti, l’effetto pratico poteva essere un’esposizione molto lunga al rischio fiscale e un obbligo di conservazione dei documenti protratto anche per decenni, in alcune situazioni.
La nuova decorrenza dei termini
Il Decreto Omnibus interviene ora con una disciplina specifica per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale. La nuova regola collega il termine di decadenza dal potere di accertamento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, è stata dedotta una quota del componente.
L’obiettivo è impedire che ogni deduzione successiva faccia decorrere nuovamente il termine per verificare il costo originario. La modifica, in linea con i principi della legge delega per la riforma fiscale, punta quindi a rafforzare la certezza dei rapporti tributari e a rendere più individuabile il momento oltre il quale l’operazione non può essere rimessa integralmente in discussione.
La novità non equivale però a una sanatoria generale e non impedisce i controlli sulle quote successive. Occorre distinguere tra i vizi già presenti all’origine e gli elementi sopravvenuti. Restano inoltre da considerare le fattispecie soggette a regole specifiche o non espressamente comprese nella nuova disciplina, tra cui le operazioni inesistenti, gli elementi oggetto di dichiarazione integrativa, il riporto di perdite fiscali, crediti o eccedenze d’imposta e le detrazioni edilizie.