Una liberalità ricevuta da un professionista può essere riqualificata dal Fisco come un compenso professionale non dichiarato, ma soltanto sulla base di un quadro indiziario adeguato. La questione riguarda donazioni, legati testamentari e altri atti di generosità disposti da clienti o assistiti, che l’Amministrazione finanziaria può considerare corrispettivi dissimulati dell’attività svolta. In caso di riqualificazione, l’importo può essere sottoposto a tassazione ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
Il riferimento normativo è l’articolo 37, comma 3, del D.P.R. 600/1973, che consente di imputare al contribuente redditi formalmente intestati ad altri quando sia dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore. Nel caso delle liberalità, l’ipotesi è quella di una simulazione relativa: l’atto apparente, come una donazione o un legato, non corrisponderebbe alla reale volontà delle parti, che avrebbero invece inteso remunerare una prestazione.
Il rapporto professionale non basta
Il quadro deve però essere letto insieme all’articolo 770 del Codice civile, che riconosce la validità della donazione rimuneratoria, compiuta per riconoscenza, in considerazione dei meriti del beneficiario o per speciale rimunerazione. L’esistenza di un precedente rapporto professionale, quindi, non è incompatibile con una liberalità genuina. Da sola, non può dimostrare che la somma rappresenti un compenso occulto: occorre un’ulteriore prova della divergenza tra l’intento liberale dichiarato e quello remunerativo che l’Ufficio assume essere stato dissimulato.
Nella prassi, l’Amministrazione tende tuttavia a valorizzare la regola civilistica secondo cui l’attività professionale è normalmente onerosa e la gratuità costituisce un’eccezione da dimostrare. Tale principio, riferito al rapporto tra incarico e corrispettivo, può essere esteso impropriamente anche a trasferimenti patrimoniali distinti, soprattutto quando riguardano somme di importo significativo. Tra gli elementi osservati figurano la durata dell’incarico, l’assenza di legami familiari, l’entità della liberalità, la vicinanza temporale tra pagamento e attività svolta e il possibile vantaggio fiscale.
Questi fattori, considerati singolarmente, presentano però limiti evidenti. Un rapporto professionale di lunga durata può accompagnarsi a un legame personale autonomo; l’assenza di parentela non esclude una relazione di fiducia; una somma elevata rientra nell’autonomia negoziale dei privati. Anche il risparmio d’imposta non costituisce, da solo, prova di simulazione: il contribuente non è obbligato a scegliere la soluzione fiscalmente più onerosa. La presunzione può assumere rilievo soltanto quando più elementi, ciascuno dotato di effettiva consistenza, convergano in modo coerente secondo i requisiti dell’articolo 2729 del Codice civile.
La difficoltà della prova e le garanzie
La posizione del professionista resta comunque delicata. Gli viene spesso richiesto di dimostrare l’autenticità dell’intento liberale di un’altra persona, cioè un elemento interiore e difficilmente documentabile. La difficoltà aumenta nel caso di liberalità testamentarie, quando il disponente è deceduto e non può chiarire le proprie motivazioni. Anche i documenti bancari, se utilizzati per escludere un pagamento, non sono necessariamente sufficienti a provare la causa gratuita dell’attribuzione.
Lo squilibrio può riguardare anche i professionisti con competenze fiscali. Commercialisti, consulenti tributari e avvocati tributaristi possono essere considerati consapevoli del diverso trattamento applicato a donazioni e compensi. Tuttavia, la conoscenza delle conseguenze fiscali non dimostra automaticamente la natura simulata dell’operazione e non può trasformarsi in una presunzione di malafede.
In giudizio, l’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che l’Amministrazione deve provare in modo circostanziato e puntuale le violazioni contestate. Poiché in queste vicende non opera una presunzione legale, ma un ragionamento presuntivo basato su indizi, l’Ufficio deve dimostrare la consistenza del quadro probatorio. Un ulteriore strumento è il contraddittorio rafforzato previsto dall’articolo 6-bis della legge 212/2000: l’atto finale deve confrontarsi con le osservazioni del contribuente e motivare il mancato accoglimento degli elementi prodotti a difesa della liberalità.
La riqualificazione può essere segnalata alla Procura quando gli importi raggiungono soglie rilevanti, ma le presunzioni tributarie non costituiscono automaticamente prova del reato. Nel processo penale hanno valore indiziario e devono essere valutate secondo regole proprie. Inoltre, l’articolo 4, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000 esclude la rilevanza penale della non corretta classificazione di elementi oggettivamente esistenti quando i criteri applicati siano stati indicati nella documentazione fiscale. Per la difesa restano quindi centrali la qualità degli indizi, il contraddittorio e la corretta distribuzione dell’onere della prova.