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Cassazione: l’assistenza agli anziani non è lavoro domestico

L’ordinanza conferma il regime ordinario per il personale impiegato da un’associazione a favore di terzi.

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha stabilito che la qualificazione di un rapporto come lavoro domestico non dipende dalla scelta delle parti, ma dalla presenza dei requisiti previsti dalla legge. L’ordinanza n. 24869/2026 ha così confermato l’applicazione del regime contributivo ordinario al personale impiegato da un’associazione di promozione sociale nell’assistenza agli anziani.

La vicenda riguarda lavoratori incaricati di svolgere mansioni di cura presso le abitazioni degli assistiti o nelle strutture in cui erano ricoverati. In seguito a un verbale di accertamento, l’INPS aveva escluso che quei rapporti potessero rientrare nella disciplina del lavoro domestico, applicando invece la contribuzione ordinaria e le relative sanzioni civili.

La decisione dell’Istituto era stata confermata sia dal Tribunale di Bergamo sia dalla Corte d’Appello di Brescia. I giudici avevano rilevato che mancava un elemento essenziale: le prestazioni non erano svolte presso il datore di lavoro, cioè l’associazione, e non erano dirette al funzionamento della vita familiare di quest’ultima. L’attività, infatti, soddisfaceva le esigenze di soggetti terzi, ossia gli anziani assistiti.

L’associazione aveva presentato ricorso per cassazione contestando, tra gli altri aspetti, l’interpretazione dei requisiti del lavoro domestico, il mancato riconoscimento della riduzione delle sanzioni per presunta incertezza normativa e l’esclusione di alcune prove sul trattamento economico dei lavoratori.

I requisiti previsti dalla legge

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, richiamando l’articolo 1 della legge n. 339 del 1958. La norma individua due condizioni necessarie: la prestazione deve essere resa presso lo stesso datore di lavoro e deve essere finalizzata al funzionamento della vita familiare di quest’ultimo.

Secondo la Cassazione, i due requisiti sono inscindibili. Non basta, quindi, che l’attività abbia un collegamento generico con esigenze familiari o assistenziali: il beneficiario della prestazione deve coincidere con il datore di lavoro. La giurisprudenza ha riconosciuto il lavoro domestico anche in favore di comunità di persone conviventi, unite da rapporti di reciproca assistenza e dalla condivisione stabile di vitto e alloggio, ma senza eliminare questo presupposto.

Nel caso esaminato, l’associazione non conviveva con gli anziani e questi ultimi non erano i datori di lavoro. L’attività consisteva invece nel reperimento e nella collocazione di personale destinato a operare a favore di terzi: una modalità ritenuta incompatibile con la natura del lavoro domestico. Di conseguenza, la Corte ha giudicato corretta l’applicazione del regime contributivo ordinario.

La Cassazione ha respinto anche la richiesta di riduzione delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116 della legge n. 388 del 2000 nei casi di oggettiva incertezza normativa. La disciplina è stata considerata risalente e consolidata, senza margini di dubbio interpretativo tali da giustificare un trattamento più favorevole. Il terzo motivo, relativo alla mancata ammissione di testimonianze sul trattamento economico, è stato infine dichiarato inammissibile per la genericità delle deduzioni.