L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato due avvisi destinati alle imprese che importano merci soggette al Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere, il CBAM previsto dal Regolamento (UE) 2023/956. Le comunicazioni riguardano sia il monitoraggio della soglia di esenzione sia l’aggiornamento dei codici tariffari per alcuni prodotti in cemento, con effetti retroattivi sulle dichiarazioni presentate nel 2026.
Il monitoraggio della soglia nel Registro CBAM
Con l’avviso del 6 agosto 2026, ADM ha comunicato l’attivazione nel Registro CBAM di una nuova funzione per seguire le operazioni di importazione. Il servizio è rivolto a tutti gli importatori, compresi quelli che non hanno ancora richiesto o ottenuto lo status di dichiarante CBAM autorizzato previsto dalla normativa europea.
La funzionalità consente di verificare l’andamento cumulativo delle merci importate in relazione alla soglia di esenzione stabilita dall’articolo 2-bis, attualmente pari a 50 tonnellate annue. Per utilizzare il servizio, gli operatori devono accedere al sistema doganale MAU, il Modello Autorizzativo Unico, e chiedere l’attivazione del profilo DRMCViewInformation.
Gli importatori non ancora registrati al portale definitivo del Registro CBAM devono seguire le istruzioni operative pubblicate dall’Autorità Nazionale Competente sul portale ADM. Una volta attivato, il profilo permette di ottenere un quadro aggiornato delle importazioni di beni CBAM, attraverso l’incrocio automatizzato dei dati delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, tracciate con il modello H1, associate al codice EORI dell’importatore.
Nuovi codici TARIC e revisione delle dichiarazioni
Il secondo avviso, del 13 agosto 2026, riguarda il Regolamento di esecuzione (UE) 1740/2026 della Commissione, adottato il 20 luglio. Il provvedimento rettifica il Regolamento (UE) 2621/2025, relativo ai valori predefiniti dei gas a effetto serra incorporati nelle merci, e aggiorna gli Allegati I e IV.
Per il comparto dei cementi sono stati introdotti quattro nuovi codici TARIC. Per i cementi non polverizzati, denominati clinker, la voce NC 2523 1000 comprende il codice 2523 1000 10 per il clinker bianco e il codice 2523 1000 90 per gli altri clinker, inclusi quelli grigi. Per gli altri cementi idraulici, classificati alla voce NC 2523 9000, sono previsti il codice 2523 9000 10 per i cementi bianchi idraulici e il codice 2523 9000 90 per gli altri cementi idraulici, compresi quelli grigi.
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, ma deve essere applicato con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Gli importatori interessati sono quindi chiamati a riesaminare le dichiarazioni doganali già presentate dall’inizio dell’anno e, se necessario, a chiederne la rettifica. I nuovi codici dovranno inoltre essere utilizzati nelle future operazioni di importazione.
L’effetto della modifica non riguarda soltanto la nomenclatura doganale. La corretta classificazione incide anche sulla scelta del valore predefinito delle emissioni incorporate da utilizzare negli adempimenti CBAM. Per questo, la verifica delle dichiarazioni deve accertare se la classificazione originaria fosse coerente con la natura effettiva delle merci e se il cambio di codice produca conseguenze sugli obblighi connessi al meccanismo.