Con la sentenza T-381/25, il Tribunale dell’Unione europea ha chiarito i limiti al rifiuto dell’esenzione dall’accisa armonizzata prevista dall’articolo 27 della direttiva 92/83. Il beneficio non può essere negato a un operatore che fabbrica prodotti contenenti alcol etilico, come i diluenti, destinati oggettivamente a usi non alimentari, soltanto perché sapeva o avrebbe dovuto sapere che quei prodotti potevano essere utilizzati in seguito anche per il consumo umano.
La controversia nasce da un controllo dell’Erario polacco in un deposito fiscale. I prodotti, ottenuti aggiungendo l’1% di glicole propilenico ad alcol parzialmente denaturato, erano stati classificati dalla società con il codice NC 38140090 e qualificati come prodotti non destinati al consumo umano. L’amministrazione li ha invece ricondotti al codice NC 22072000, ritenendo che costituissero ancora alcol etilico denaturato.
Secondo le autorità, la società aveva inoltre venduto in quattro mesi ingenti quantità di diluente a persone fisiche non identificate. Solo tre acquirenti avevano dichiarato l’uso proprio del prodotto; gli altri sei lo avevano rivenduto, rendendo difficile individuare i destinatari finali. Da qui la contestazione relativa alla mancata diligenza e la richiesta di pagamento dell’accisa.
Le condizioni previste dalla direttiva
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’esenzione potesse essere subordinata alla classificazione del prodotto finito in una voce della nomenclatura combinata diversa dalla 2207 e se il comportamento del produttore nella vendita potesse giustificarne il diniego.
Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83 prevede due condizioni cumulative: l’alcol deve essere denaturato secondo le prescrizioni dello Stato membro e deve essere utilizzato per fabbricare prodotti non destinati al consumo umano. La norma non indica invece la classificazione in uno specifico codice doganale come requisito autonomo.
Gli Stati membri possono stabilire regole per rendere più agevoli i controlli e prevenire frodi, evasione o abusi, ma non possono introdurre condizioni ulteriori tali da limitare l’obbligo di esenzione previsto dal diritto dell’Unione. La destinazione del bene deve quindi essere valutata sulla base di elementi concreti e non soltanto attraverso il codice NC attribuito al prodotto.
Conoscenza dell’uso finale e frodi
Il Tribunale ha richiamato anche la precedente giurisprudenza della Corte UE, secondo cui l’esenzione non può essere negata per il solo fatto che la destinazione effettiva del prodotto non coincide con la denominazione utilizzata dal fabbricante. La circostanza che il produttore conosca, o possa prevedere, un successivo uso improprio da parte di terzi non è sufficiente, in assenza di ulteriori elementi.
Il beneficio può essere rifiutato o revocato quando siano dimostrati frode, evasione o abuso. Non bastano, invece, semplici presunzioni fondate sulla possibilità che il prodotto venga destinato, almeno in parte, al consumo umano. Nel caso esaminato, i diluenti risultavano venduti e pubblicizzati come tali e non emergevano elementi sufficienti a dimostrare che gli acquirenti ignorassero la natura del bene acquistato.
La decisione distingue questa materia da quella affrontata dalla Corte UE nella causa C-509/22, relativa alla perdita di alcol etilico causata dalla mancata chiusura di una valvola. In quel caso era stata esclusa l’applicazione delle esimenti per caso fortuito e forza maggiore, poiché la dispersione derivava dalla violazione del dovere di diligenza. La sentenza T-381/25 riguarda invece i presupposti dell’esenzione per i prodotti fabbricati con alcol denaturato e non destinati al consumo umano.