La Cassazione delimita l’accesso all’IVA al 10% nel settore degli spettacoli. L’aliquota prevista dal numero 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, si applica esclusivamente al rapporto tra organizzatori delle manifestazioni e spettatori. Quella prevista dal numero 119 riguarda invece i contratti di scrittura tra organizzatori e artisti, ma solo quando l’accordo ha per oggetto una vera prestazione artistica.
La pronuncia nasce da una controversia relativa a un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2007, emesso dopo la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e gravi irregolarità contabili. Tra le contestazioni della società c’era l’applicazione dell’aliquota ordinaria anziché di quella agevolata ad alcune prestazioni collegate a eventi spettacolistici.
La decisione sull’aliquota agevolata
La Commissione tributaria regionale aveva escluso l’applicazione dell’IVA al 10%, ritenendo che non fosse stata dimostrata l’esatta natura delle attività svolte. Non era infatti possibile stabilire se la società si fosse limitata all’esecuzione tecnica di scenari ideati da altri oppure avesse partecipato anche alla loro ideazione e realizzazione.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso sul punto. La società aveva contestato l’interpretazione dei numeri 119 e 123 della Tabella A, ma la decisione d’appello si fondava soprattutto sulla mancanza di prove riguardo alle prestazioni effettivamente eseguite. La censura, quindi, non colpiva la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
La Corte ha comunque esaminato la questione giuridica, ritenendo infondata la tesi della contribuente. Il numero 123, ha chiarito, riguarda soltanto le attività spettacolistiche svolte davanti a un pubblico che ne è il diretto fruitore. Non rientra quindi in questa previsione la vendita dello spettacolo dal produttore all’organizzatore.
Il numero 119 prevede invece l’agevolazione per i contratti di scrittura tra organizzatori e artisti. L’accordo deve disciplinare l’esecuzione dello spettacolo e avere come oggetto una prestazione artistica personale, caratterizzata da intuitus personae e da speciali competenze e abilità intellettuali o fisiche in ambito artistico.
Le attività escluse dall’agevolazione
Non è sufficiente, dunque, che una prestazione sia collegata allo spettacolo o necessaria alla sua realizzazione. Restano escluse le attività che, pur essendo vicine all’esecuzione artistica, sono autonome e differenti per natura, contenuto e modalità. La sola connessione funzionale con l’evento non consente di applicare l’aliquota ridotta.
La Cassazione ha inoltre ricordato che la disciplina europea permette agli Stati membri di applicare aliquote agevolate, senza tuttavia imporlo. La scelta del legislatore italiano di limitare il beneficio ai contratti di scrittura con le caratteristiche indicate è stata quindi ritenuta legittima.
Nel complesso, il ricorso della società era articolato in sei motivi. La Corte ha accolto soltanto il sesto, relativo alla detrazione dell’IVA sugli acquisti, disponendo un ulteriore accertamento sulla sussistenza del credito sulla base della documentazione prodotta. L’impugnazione è stata rigettata per il resto e la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito.